Il consiglio generale è responsabile della quasi-totalità degli aiuti all'infanzia, ai minori e alle famiglie, alle persone anziane e agli adulti disabili, ai RMIRMA e delle prestazioni le cui regole di attribuzione sono definite dallo Stato. Il presidente del Consiglio generale decide l'attribuzione del RMI come è già definito per altre prestazioni di aiuto e solidarietà sociale.
Art 3 et 6 de la loi n° 2003-1200 du 18.12.03 (JO du 19.12.03).
Le condizioni di accesso al RMI e i parametri restano di competenza dello
Stato.
Da segnalare: il decentramento del RMI nei dipartimenti d'oltre mare è
sottomessa a condizioni particolari.
Art. L. 522-1 du Code de l'action sociale.
Nel quadro del RMA, la conclusione di un CI-RMA è subordinata alla firma di
una convenzione tra il consiglio generale e il datore di lavoro.
Questa convenzione fissa:
- Le condizioni di realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo del beneficiario nell'ambito del suo percorso di inserimento;
- Le azioni e gli obiettivi in materia di orientamento professionale, di tutoraggio, di formazione e di accompagnamento al lavoro.
Art. 43 de la loi n° 2003-1200 du 18.12.03 (JO du 19.12.03)
Art. L. 322-4-15-1 du Code du travail.
L'inserimento a livello di dipartimento
Il programma di inserimento (convenzione Consiglio generale-Stato) a livello di dipartimento mira a:
- recensire i bisogni da soddisfare tenendo conto dei beneficiari del RMI e le azioni di inserimento già a carico dello Stato, le collettività territoriali e le altre persone giuridiche;
- mettere a disposizione risorse supplementari se necessario;
- determinare le misure necessarie per l'armonizzazione dell'insieme delle azioni di inserimento,
- valutare i bisogni specifici di formazione del personale e dei volontari;
Loi n° 92-722 du 29.7.92 (JO du 30.7.92).