Il prefetto di dipartimento è il rappresentante dello Stato a livello dipartimentale ed ha competenza esclusiva per negoziare tutte le convenzioni con le collettività o loro strutture pubbliche.
Décret n° 2004-374 du 29.4.04 (JO du 30.4.04).
Circ. n° 3832/SG du 23.2.93 (BOPM n° 93-1).
Il prefetto di dipartimento assume le decisioni relative alle convenzioni del Fondo nazionale per l'occupazione (FNE).
Istituzione amministrativa: la DDTEFP
La direzione dipartimentale del lavoro, dell'impiego e della formazione professionale è l'organo amministrativo interlocutore delle imprese e degli organismi di formazione.
Dal 1991 la DDTEFP è incaricata dell'istruzione e della gestione amministrativa e finanziaria delle convenzioni di formazione professionale (concluse tra lo Stato e gli organismi di formazione) e delle convenzioni concluse con le imprese.
Loi d'orientation n° 92-125 du 6.2.92 (JO du 8.2.92).
Décret n° 92-604 du 1.7.92 (JO du 4.7.92).
Circ. n° 4-91 du 8.11.91 du min. du Travail (BL 91-12).
Direttore dipartimentale del Lavoro, Occupazione e Formazione Professionale
In ogni dipartimento, il direttore dipartimentale del Lavoro, Occupazione e Formazione professionale (TEFP) attua le politiche definite dai poteri pubblici in materia di lavoro, occupazione e formazione professionale.
Décret n° 94-1166 du 28.12.94, art. 6 (JO du 30.12.94).
Sotto l'autorità del prefetto, il direttore dipartimentale è incaricato in specie di:
- analizzare la situazione dell'occupazione, del mercato del lavoro e della formazione professionale continua nel dipartimento. Dispone dei dati raccolti dall'ANPE;
- contribuire alla prevenzione del rischio di perdita di occupazione, in particolare con lo sviluppo della formazione professionale in impresa;
- collaborare all'inserimento professionale dei disoccupati, in specie dei lavoratori disabili ed alla promozione dell'occupazione in collegamento con le collettività territoriali, le associazioni e le parti sociali;
- preparare ed attuare i diversi programmi dello Stato in materia di occupazione e formazione professionale col concorso dell'ANPE, dell'AFPA e degli altri servizi dello Stato ed operatori e monitorarne l'esecuzione;
- concorrere alla messa in opera del controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati all'occupazione e formazione professionale.
Décret n° 94-1166 du 28.12.94, art. 9 (JO du 30.12.94).
Inoltre il direttore dipartimentale organizza, coordina e segue le azioni ispettive di legislazione del lavoro. Segue anche la negoziazione collettiva.
Décret n° 94-1166 du 28.12.94, art. 7 et 8 (JO du 30.12.94).
Arrêté du 28.12.94, art. 4 (JO du 30.12.94).
Coordinatore occupazione-formazione
Il coordinatore occupazione-formazione partecipa alla programmazione, alla
messa in opera ed al monitoraggio delle politiche locali di inserimento
professionale e di formazione. Opera all'interno della DDTEFP.
Per l'attuazione dei programmi di formazione, può contribuire al supporto
tecnico fornito al Consiglio regionale, nel quadro della messa a disposizione di
servizi.
Circ. DFP/DE n° 92-04 du 28.2.92 (BOT n° 8 du 5.5.92).
Circ. DFP/DAGEMO n° 95-2 du 6.2.95 (BOT n° 6 du 5.4.95).
Circ. DFP/DE n° 96-13 du 24.12.96 (BOTR n° 96-2).
Incarichi
Partecipa alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione delle
politiche locali di inserimento e di formazione.
Gli incarichi del coordinatore occupazione-formazione riguardano l'insieme
delle persone in cerca di occupazione, giovani e adulti, che incontrano
difficoltà di inserimento o di reinserimento professionale nel mercato locale del
lavoro, in particolare per motivi di mancanza di competenze professionali.
Le azioni della DDTEFP sono orientate verso la costruzione di percorsi di
inserimento attraverso diverse misure derivanti dalle politiche del lavoro e
della formazione professionale. Si occupa inoltre di tutte le azioni che
concorrono allo sviluppo locale, urbano o rurale, allo sfruttamento del
territorio. Favorisce inoltre la creazione o il mantenimento di attività
economiche nel territorio di competenza.
Nuovo contesto e priorità
Il coordinatore impiego-formazione si occupa di due procedure in particolare che corrispondono ad orientamenti prioritari del governo:
- Il decentramento e la globalizzazione degli aiuti per i pubblici in difficoltà. Tale sperimentazione è stata introdotta nel 1997 in sei regioni e poi generalizzata a partire dal 1998
- i gruppi locali interdisciplinari incaricati di elaborare l'analisi ed i piani d'azione locali che mirano all'inserimento lavorativo dei pubblici in difficoltà.
Circ. DGEFP n° 99-24 du 26. 5. 99 (BOTR n° 14 du 5. 8. 99).
Intervento degli attori e finanziatori dei progetti locali
Il coordinatore impiego-formazione assicura il legame con i servizi pubblici della zona, i servizi sociali che si occupano dell'RMI,... Cerca di far intervenire i partner istituzionali e le imprese sull'utilizzo dei dispositivi a favore dell'impiego e della formazione professionale. Si impegna inoltre ad individuare nuovi attori per lo sviluppo di azioni di rete, nell'ambito del programma regionale per l'impiego dei giovani. Contribuisce a migliorare la capacità e la qualità dell'accoglienza delle persone in cerca di occupazione da parte delle imprese, organizza la formazione, il tutoraggio e l'accompagnamento sociale. E' in costante contatto con le agenzie locali per l'impiego e la rete pubblica di collocamento dei giovani.
Il finanziamento della formazione professionale continua
La formazione professionale continua è finanziata principalmente dallo Stato,
dalle regioni e dalle imprese.
Le regioni hanno una competenza generale in materia di formazione
professionale continua e sono responsabili della formazione destinata ai
giovani tra i 16-25 anni e agli adulti.
Lo Stato interviene a favore dei pubblici più in difficoltà. Aiuta inoltre le
categorie professionali e le imprese ad anticipare i loro bisogni in termini di
qualifiche e di formazione.
Il finanziamento da parte delle imprese si fonda su un obbligo legale di
partecipare al finanziamento della formazione. Se lo Stato, le regioni e le
imprese partecipano al finanziamento della formazione professionale, ciascuna
nel suo proprio ambito, sono incoraggiate possibilità di co-finanziamento.

Lo Stato
Lo Stato dispone di fondi particolari che finanziano:
- azioni per le persone in cerca di occupazione. Lo Stato si fa carico di tutta o di una parte delle spese di formazione, per esempio la remunerazione degli stagiaires.
- Delle azioni di formazione a favore di pubblici particolari: disabili, immigrati, detenuti, analfabeti
- azioni di formazione in alcuni ambiti, per esempio percorsi per ingegneri
- azioni informative sulla formazione
- sovvenzioni alle regioni
- aiuti a favore dell'elaborazione e della realizzazione di piani formativi nelle imprese o verso determinate categorie professionali.
Da notare:
- Questi finanziamenti sono erogati dallo Stato, in particolare dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
- Il Fondo Sociale Europeo permette all'Unione Europea di agire sulle politiche per il lavoro e la formazione degli Stati membri.

Le imprese
Ciascuna impresa concorre allo sviluppo della formazione professionale continua, partecipando, ogni anno, al finanziamento di azioni formative o di bilancio delle competenze.
Per le imprese di 10 dipendenti e oltre l'obbligo legale è fissato all' 1,6 % dei salari e dei contributi pagati dall'azienda stessa. Per le imprese con meno di dieci dipendenti, l'obbligo legale è fissato allo 0.55 % (a partire dal 1 gennaio 2005).
I responsabili d'azienda versano a uno degli organismi abilitati dallo Stato, un contributo pari allo 0,15%. Per via di accordi collettivi, per alcuni settori di attività è stato previsto un tasso di partecipazione superiore al minimo legale.
Da notare:
Alcuni organismi raccolgono, obbligatoriamente o facoltativamente, i
contributi versati dalle imprese. Questi ultimi sono creati dalle organizzazioni
datoriali e sindacali e poi aggregate dallo Stato: organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA).
I fornitori di formazione
Gli organismi pubblici e parapubblici di formazione
- Le strutture che dipendono dal Ministero dell'istruzione (molto diffusi sono i centri Greta)
Gli organismi che dipendono da altri ministeri
- L'AFPA sotto l'autorità del Ministero del Lavoro
- I centri di formazione professionale e di promozione agricolo sotto l'autorità del Ministero dell'agricoltura
- Le Camere consolari (Camera di commercio, d'agricoltura, dell'industria e dei mestieri).
Gli organismi privati
- Gli organismi senza scopo di lucro (struttura a statuto associativo, legge del 1901)
- Gli organismi privati a scopo di lucro
Programma regionale per l'apprendistato e la formazione professionale (PRAFP)
Il Consiglio regionale garantisce il finanziamento degli stage relativi al suo programma attraverso delle convenzioni e può prevedere una remunerazione agli stagiaires della formazione professionale rilasciando degli accordi di stage. I comuni e i consorzi che hanno stabilito un programma di formazione partecipano all'elaborazione del programma regionale.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Legame col PRAFP
L'elaborazione del PRAFP deve tenere conto del piano regionale di sviluppo della formazione professionale.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Coordinamento dei programmi regionali
Un'organismo specifico è stato creato nel 1983 al fine di coordinare le politiche dei 26 Consigli regionali: il Comitato nazionale di coordinamento dei programmi regionali. Esso è sostituito dal Consiglio nazionale della formazione professionale continua e questa sostituzione sarà effettiva una volta promulgato il decreto che definisce la lista dei membri del Consiglio nazionale.
Piano regionale di sviluppo delle formazioni professionali (PRDFP)
Dal 1994 il Consiglio regionale elabora un piano regionale di sviluppo delle formazioni professionali dei giovani (PRDFPJ) al fine di coordinare le diverse branche di formazione professionale dei giovani, iniziale e continua, a livello regionale.
Art. 52 de la loi n° 93-1313 du 20.12.93 (JO du 21.12.93).
Nel 2002, il PRDFPJ è esteso al pubblico adulto prendendo il nome di Piano regionale di sviluppo delle formazioni professionali (PRDFP). L'estensione del PRDFP alla formazione professionale degli adulti deve permettere al Consiglio regionale di strutturare l'insieme dell'offerta formativa e di articolare meglio la formazione iniziale e la formazione continua.
Loi n° 2002-276 du 27.2.02 (JO du 28.2.02).
La legge del 13.08.2004 stabilisce che il Consiglio regionale adotti il PRDF e ne garantisce la realizzazione. Il PRDFP mira a favorire uno sviluppo coerente dell'insieme delle proposte formative.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Il PRDFP comprende:
- La programmazione a medio termine in materia di formazione professionale dei giovani e degli adulti;
- La definizione delle priorità relative all'informazione, all'orientamento e la validazione delle competenze acquisite
- L'analisi delle realtà economiche regionali in modo da assicurare l'accesso o il ritorno all'impiego e l'avanzamento professionale dei giovani e degli adulti.
Esso è elaborato di concerto con lo Stato, le collettività territoriali implicate e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative a livello nazionale (per esempio l'Unedic, Assedic che gestisce il fondo di disoccupazione).
Il PRDFP costituisce il quadro nel quale si articolano i diversi schemi di formazione professionale che strutturano l'offerta formativa sia iniziale che continua a favore dei giovani e degli adulti:
- lo schema preventivo dell'apprendistato, di cui il Consiglio regionale ha piena competenza
- lo schema preventivo delle formazioni iniziali che stabilisce e trasmette al rappresentante dello Stato nella regione
- lo schema regionale della formazione sociale
- lo schema regionale della formazione sanitaria
- lo schema regionale della formazione dell'AFPA stabilita nell'ambito della convenzione tripartita di adattamento regionale del contratto di progresso firmato tra l'AFPA e lo Stato.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Campi di intervento
Programma "giovani"
Il PRDPF copre l'insieme delle azioni formative rivolte ai giovani e finalizzate
all'inserimento lavorativo:
- la formazione iniziale che prepara ad un diploma di formazione professionale rilasciato dallo Stato (CAP, BEP, Bac Pro, BT, BTS, diplomi e titoli di formazione marittima) o ad una formazione complementare di iniziativa locale
- l'apprendistato
- i contratti in alternanza: contrat de professionalisation
- le azioni di formazione professionale continua a favore dei giovani in cerca di un'occupazione realizzate dallo Stato e da consigli regionali
- il ciclo dell'insegnamento professionale iniziale proposto dagli istituti d'arte.
Il PRDFP definisce un piano d'azione per la realizzazione di una politica di informazione e di orientamento dei giovani studenti o lavoratori. L'informazione si basa sulle professioni, i mestieri e le formazioni che preparano ad un determinato mestiere. E' proposto inoltre un aiuto a questi giovani nell'elaborazione di un progetto personale d'orientamento scolastico o professionale.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Programma "adulti"
Il PRDFP copre l'insieme delle azioni di formazione professionale che mirano
a favorire l'accesso, il mantenimento e il ritorno ad un'occupazione:
- le azioni organizzate dal Consiglio regionale
- le formazioni destinate alle persone in cerca d'occupazione nell'ambito di convenzioni concluse tra le organizzazioni rappresentative dei settori socio-professionali
- le azioni derivanti da programmi prioritari dello Stato per la prevenzione e la lotta contro la disoccupazione di lunga durata e le discriminazioni.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Schema regionale delle formazioni dell'AFPA
Nell'ambito dell'estensione del PRDFP al pubblico adulto, il consiglio regionale riceve l'affidamento della responsabilità di predisporre lo schema regionale delle formazioni dell'AFPA. Il Consiglio regionale decide sul medio periodo dell'evoluzione dell'apparato formativo dell'AFPA presso le regioni. Definisce, nell'ambito di azioni prioritarie, i programmi per i quali si appoggia a dispositivi nazionali dell'AFPA. Gli organi nazionali dell'AFPA (ufficio e assemblea generale) comprendono ormai rappresentanti dei Consigli regionali.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Circ. DGEFP n° 2002-29 du 2.5.02 (BOTEFP n° 2002-11 du 20.6.02).
Convenzione tripartita di adattamento del contrat de progrès
E' nell'ambito della convenzione tripartita di adattamento del Contrat de progrès che il Consiglio regionale delibera uno schema regionale delle formazioni dell'AFPA. Si traduce in convenzioni annuali finanziarie che precisano per lo Stato ed il Consiglio regionale la programmazione ed i finanziamenti corrispondenti. Il comitato di coordinamento regionale del lavoro e della formazione professionale (CCREFP) deve essere consultato prima della stipula della convenzione tripartita che permette di deliberare lo schema regionale delle formazioni dell'AFPA.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Circ. DGEFP n° 2002-29 du 2.5.02 (BOTEFP n° 2002-11 du 20.6.02).
Elaborazione
Il PRDFP si basa su un partenariato attivo al quale partecipano tutti gli attori. Esso è elaborato dal Consiglio regionale in collaborazione con lo Stato e le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori rappresentative a livello nazionale.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Prima tappa: l'analisi
Il PRDF viene stabilito a partire da un'analisi preliminare dei principali problemi legati al lavoro e alla formazione dei giovani nella regione e delle prospettive di evoluzione degli impieghi e delle qualifiche. Per realizzare questa analisi vengono utilizzati dal Consiglio regionale e dal prefetto di regione i seguenti strumenti:
- i rapporti degli osservatori regionali occupazione-formazione (OREF)
- gli studi condotti dai servizi regionali dello Stato
Seconda tappa: l'organizzazione delle consultazioni preliminari
Il Consiglio regionale approva il PRDFP dopo consultazione:
- dei consigli generali
- del consiglio economico e sociale regionale
- delle camere di commercio e dell'industria
- delle camere dei mestieri e dell'agricoltura a livello regionale
- del consiglio accademico dell'istruzione a livello nazionale
- del comitato regionale dell'insegnamento agricolo
- del comitato di coordinamento regionale del lavoro e della formazione professionale.
Realizzazione
Le convenzioni annuali
Il coordinamento tra lo Stato ed i consigli regionali è garantito attraverso
convenzioni annuali che precisano, per lo Stato e la regione, la
programmazione e i finanziamenti a favore della formazione.
Tali convenzioni sono firmate dal presidente del consiglio regionale, dal
rappresentante dello Stato nella regione e, secondo il campo d'applicazione, dai
diversi settori coinvolti.
Art. L. 214-13 du Code de l'éducation.
Per saperne di più:
per le particolarità della Regione Rhône Alpes e l'aiuto alle imprese consultare
il sito:
www.cr-rhone-alpes.fr
Gli utenti della formazione
Lavoratori del settore privato
Di qualsiasi tipo siano le aziende nelle quali lavorano, i lavoratori possono, nel corso della loro vita professionale, seguire attività di formazione professionale continua.
La formazione può effettuarsi nell'ambito del piano formativo dell'azienda e riunisce l'insieme delle azioni di iniziativa del datore di lavoro. Il lavoratore in formazione è remunerato dall'azienda.
Nell'ambito del diritto individuale alla formazione (DIF), tale diritto permette a ciascun lavoratore di capitalizzare 20 ore di formazione, accumulabili in sei anni, nel limite di 120 ore. La scelta della formazione avviene di comune accordo con il datore di lavoro. Normalmente il DIF si svolge al di fuori dell'orario di lavoro e dà diritto ad un'indennità di formazione pari al 50% del salario netto. Se il Dif avviene durante l'orario di lavoro, il lavoratore riceve una remunerazione al tasso normale.
Nell'ambito dei congedi individuali riconosciuti a tutti i lavoratori:
- il permesso individuale di formazione (CIF) permette al lavoratore di seguire tutta o una parte della formazione scelta durante l'orario di lavoro;
- il permesso per il bilancio delle competenze (CBC) permette ai lavoratori di analizzare le loro competenze personali e professionali al fine di definire un progetto professionale o dio formazione
- il permesso "validazione delle competenze acquisite" (CVAE), in vista dell'acquisizione parziale o totale di un diploma, di un titolo a finalità professionali o di un certificato di qualifica professionale.

Funzionari pubblici
I funzionari della funzione pubblica possono beneficiare di attività formative
nell'ambito del piano di formazione per iniziativa dell'amministrazione stessa
o nell'ambito di un permesso di formazione.
Il piano formativo riunisce l'insieme delle formazioni che l'amministrazione
propone ai suoi funzionari. Il funzionario è considerato, durante lo stage, come
se fosse effettivamente in servizio ed è mantenuta la sua remunerazione.
Il congedo di formazione è un diritto individuale che permette al funzionario di
seguire una formazione a sua scelta, durante il suo lavoro.
I non dipendenti
Chi non percepisce un salario (agricoltori, artigiani, lavoratori indipendenti, liberi professionisti, commercianti) può ugualmente beneficiare di una formazione. Essi stessi partecipano obbligatoriamente al finanziamento della loro formazione, attraverso il versamento di un contributo ad un organismo abilitato dallo Stato.
Persone in cerca di un'occupazione
Tutte le persone in cerca di un'occupazione (persone iscritte nelle liste di disoccupazione degli ASSEDIC e dell'ANPE) possono, ad alcune condizioni, seguire una formazione remunerata.
I giovani tra i 16 e i 25 anni di età possono effettuare una formazione:
- nell'ambito di un contratto di professionalizzazione, un contratto di lavoro di tipo particolare finanziato dall'impresa e esonerato dallo Stato dal versamento dei contributi previdenziali. Esso dà accesso ad una formazione in alternanza che sbocca in un diploma o in una qualifica professionale;
- nell'ambito di azioni formative finanziate dalle regioni (vedere il programma CARED per la regione Rhône-Alpes)
Per i dipendenti che hanno perso il lavoro e le persone in cerca di un'occupazione che hanno 26 anni e oltre, la formazione potrà avere luogo:
- nell'ambito di azioni formative finanziate dalla regione o dallo Stato;
- nell'ambito di azioni formative finanziate dal dispositivo di assicurazione di disoccupazione (Piano d'azione per il reinserimento lavorativo e Progetto d'azione personalizzato PARE/PAP);
- nel quadro di contratti di lavoro di tipo particolare che prevedano delle azioni formative (contrat de professionalisation) o che possano prevedere delle azioni formative (contrat iniziative emploi - CIE, Contrat d'Avenir, Contrat d'Accompagnement par Economie...)

Strutture di informazione
I punti di informazione sulla formazione professionale continua sono
organizzati in reti specializzate presenti su tutto il territorio per rispondere ai
bisogni di informazione degli attori e dei beneficiari del sistema formativo
francese.
L'informazione degli attori della formazione professionale continua si effettua
al:
Livello regionale dai CARIF:
i Centri di animazione, di risorse e di informazione sulla formazione sono
incaricati di informare le istituzioni pubbliche, i formatori, gli enti di
formazione e le imprese della regione di competenza.
Livello nazionale dal Centro Inffo (Centro per lo sviluppo dell'informazione
sulla formazione permanente):
creato nel 1976, è incaricato di elaborare un programma di sviluppo
dell'informazione, della documentazione e degli studi in materia di formazione
continua. Sovvenzionato dallo stato, il centro Inffo è un'associazione in cui
sono rappresentate le parti sociali.
Livello europeo dal CEDEFOP:
Creato nel 1975, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione
professionale raccoglie e diffonde le informazioni sulla formazione
professionale continua negli stati membri. Realizza e promuove studi
comparativi e coordina il programma delle visite di studio per specialisti ella
formazione professionale. Il centro Inffo è il corrispondente francese della rete
documentale europea.
L'informazione dei beneficiari della formazione professionale si fa per tipi di pubblico:

Dispositivo innovativo della formazione
La validazione delle competenze acquisite (VAE) permette ad ogni persona occupata nella vita attiva da almeno tre anni, di veder riconosciute ufficialmente le sue competenze professionali attraverso un titolo, un diploma o una qualifica (CQP).
La legge di rinnovamento sociale, pubblicata il 17 gennaio 2002, riporta, in particolare, un capitolo relativo alla formazione professionale, di cui una parte è dedicata alla validazione delle competenze acquisite. Tale dispositivo è ormai riportato nel libro IX del Codice del lavoro e del codice dell'Istruzione.
Il campo d'applicazione della VAE è molto più esteso rispetto a quello della
VAP (Validazione delle competenze professionali) alla quale va a sostituirsi.
Oltre alla sua estensione all'insieme dei diplomi riportati nell'elenco
(vedere
sito www.cncp.gouv.fr),
- Essa comprende le competenze professionali acquisite attraverso attività remunerate, non remunerate o volontarie che abbiano un rapporto diretto con il titolo o diploma,
- Il valutatore della validazione può accordare la totalità della certificazione
- La durata dell'esperienza presa in considerazione è stata abbassata da cinque a tre anni.
E' stato inoltre istituito un permesso di validazione: ad alcune condizioni, un
lavoratore può ottenere un'autorizzazione ad assentarsi 24 ore max dal lavoro.
Un organismo incaricato può farsi carico delle spese di validazione.
Ormai le azioni di validazione vengono normalmente contemplate nelle azioni
formative e, di conseguenza, vengono comprese nella partecipazione al
finanziamento della formazione continua.
Funzionamento della VAE
La commissione nazionale per la certificazione professionale (CNCP) creata
dalla legge ha come fine di stabilire e tenere aggiornata la lista nazionale delle
certificazioni professionali.
Il sito della CNCP dà informazioni sul dispositivo, il ruolo e il mandato della
Commissione, su com'è strutturato l'elenco delle certificazioni e sul suo
funzionamento.
I testi ufficiali
La validazione delle competenze acquisite (VAE) trae fondamento dalla legge di rinnovamento sociale (LMS) del 17 gennaio 2002 (Legge n° 2002-73). Nel suo secondo capitolo, dedicato allo sviluppo della formazione professionale, la sezione I intitolata "validazione delle competenze acquisite" (art. dal 133 al 146) posa le basi di questo nuovo diritto.
Diplomi e equivalenze
La nomenclatura ministeriale è su sette livelli: dal I al VI.
livello VI: livello di scolarizzazione obbligatorio: 16 anni (diploma)
livello V bis: Formazione di corta durata (un anno) che sbocca in un Certificato di istruzione professionale
livello V: Formazione equivalente al "Brevet d'Etudes Professionnelles" BEP o "Certificat d'Aptitudes Professionnelles" CAP (o per assimilazione, "Certificat de formation professionnel des Adultes CFPA). Spesso si trovano tali diplomi nei mestieri legati all'edilizia e ai servizi alberghieri.
livello IV: "Baccalaureat" technique o brevetto tecnico per lavori specializzati
livello III: Formazione di "Brevet Technicien supérieur" BTS o diploma universitario tecnologico (DUT) o, alla fine del primo ciclo dell'insegnamento superiore, (DEUG o DEUST)
livello II: Livello paragonabile alla "Licence" (diploma universitario o laurea breve) o alla laurea o al corso di laurea in ingegneria.
livello I: Formazione superiore alla laurea.
Per saperne di più:
Onisep
Ufficio nazionale di informazione sugli insegnamenti e sulle professionali, è
una struttura pubblica subordinata al Ministero dell'educazione nazionale,
dell'insegnamento superiore e della ricerca.