La competenza generale dello Stato in materia di occupazione e inserimento lavorativo
È compito dello Stato definire e attuare le politiche in materia di occupazione
attraverso il "piano nazionale per l'occupazione".
Lo Stato stanzia risorse ingenti per la realizzazione delle politiche a favore
dell'occupazione:
- In materia di formazione, lo Stato finanzia l'associazione per la formazione professionale degli adulti (AFPA)
- Lo Stato dispone di una propria agenzia di collocamento: l'Agenzia Nazionale per l'Impiego (ANPE)
- La gestione finanziaria delle misure a favore dei disoccupati è per lo più affidata ai servizi decentrati per il lavoro, l'occupazione e la formazione professionale, vale a dire le "direzioni regionali e dipartimentali per il lavoro, l'occupazione e la formazione professionale (DRTEFP e DDTEFP).
L'AFPA, l'ANPE e i servizi decentrati per il lavoro, l'occupazione e la
formazione professionale fanno confluire gli stanziamenti destinati alla politica
a favore dell'occupazione in un fondo specifico: il Fondo nazionale per
l'Impiego (FNE).
Per ottimizzare i risultati in materia di occupazione, questi organismi si
riuniscono a livello nazionale, regionale o dipartimentale formando il servizio
pubblico per l'impiego (SPE).
Piano nazionale per l'occupazione
Nel 1997, gli stati membri dell'Unione europea hanno deciso di elaborare una
strategia europea a sostegno dell'occupazione (SEE), che ha come fine di
coordinare le politiche per l'occupazione di ogni Stato membro. Ciò implica
che ogni Stato membro deve predisporre un resoconto annuale sulle sui risultati
in materia di occupazione. Sono stati elaborati quattro principi che
rappresentano le priorità di intervento: occupabilità, imprenditorialità,
adattabilità e pari opportunità.
Ogni Stato deve tener conto delle priorità stabilite dalla SEE nei loro piani
nazionali a sostegno dell'occupazione.
Riferimento: décision du Conseil du 22.7.03, 2003-578/CE (JOCE L. 197 du 5.8.03).
PNAE 2004
Il Piano Nazionale per l'occupazione del 2004 prevede una verifica degli impegni assunti dalla Francia attraverso il PNAE del 2003 (che aveva definito gli assi prioritari per il periodo 2003-2006) e ne apporta alcune integrazioni supplementari.
Gli assi fissati per il 2004 sono:
- Migliorare l'adattabilità: anticipare, provocare e sfruttare i cambiamenti;
- attrarre più persone possibili al mercato del lavoro;
- investire di più sul capitale umano;
- rendere l'istruzione e alla formazione continua più incisive;
- apportare riforme e garantire una gestione migliore.
Coordinamento nell'ambito della lotta contro l'esclusione
Come già avviene in materia di occupazione, la politica di lotta contro
l'esclusione da parte dello Stato è definita nel piano nazionale di lotta contro
qualsiasi tipo di discriminazione.
Il piano d'azione per l'inclusione sociale 2003-2005 si basa su tre assi ripresi
nel progetto di legge di programmazione per la coesione sociale:
- Lavorare insieme per lottare contro l'esclusione;
- garantire il rispetto dei diritti fondamentali;
- garantire il passaggio da una sistemazione abitativa dignitosa ad una stabile.
Il coordinamento tra gli attori incaricati della prevenzione e della lotta contro l'esclusione è garantito dalla stipula di convenzioni tra:
- lo Stato
- le collettività locali
- gli organismi preposti.
Queste convenzioni prevedono le modalità di adesione di nuove parti firmatarie, anche dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere stipulate in applicazione dei "contrats de ville".
Riferimento: décret n° 99-1230 du 31.12.99 (JO du 4.1.00).
Priorità strategiche 2004-2005 in materia di lavoro, occupazione e formazione professionale
La direzione nazionale di orientamento 2004-2005 fa parte dei dispositivi del Piano nazionale per l'occupazione e comprende cinque programmi:
- Sviluppo dell'occupazione
- ingresso e ritorno all'occupazione
- adattamento ai mutamenti economici, sociali e demografici
- qualità dei posti di lavoro
- gestione e valutazione delle politiche per l'occupazione e il lavoro
Circ. cabinet SOC/CAB/2004 du 27.1.04 (BOT n° 2004-5 du 20.3.04).
