Servizi per l’Impiego, Lavoro, Istruzione e Formazione
in Francia

Servizio pubblico per l'impiego

Codice del lavoro (parte legislativa)
Section 1: Organismes qui concourent au service public de l'emploi

Article L311-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

Il servizio pubblico per l'impiego comprende il collocamento, l'indennizzo, l'inserimento, la formazione e l'accompagnamento delle persone in cerca di occupazione.
Esso è gestito dai servizi dello Stato che si occupano di occupazione, l'Agenzia nazionale per l'impiego e l'Associazione nazionale per la formazione professionale degli adulti. E' inoltre gestito dagli organismi dell'assicurazione di disoccupazione menzionati all'art. L. 351-21 nell'ambito dei dispositivi legislativi che gli sono propri.
Le collettività territoriali e le loro emanazioni concorrono al servizio pubblico per l'impiego, così come gli organismi pubblici o privati il cui mandato consiste nella fornitura di servizi relativi al collocamento, all'inserimento, alla formazione e all'accompagnamento delle persone in cerca di occupazione, gli organismi legati allo Stato da una convenzione prevista dall'art. L. 322-4-16, le imprese di lavoro temporaneo e le agenzie di collocamento private menzionate all'art. L. 312-1.

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La modernizzazione del servizio pubblico per l'impiego

La legge di programmazione per la coesione sociale ridefinisce lo SPE (Service Public de l'Emploi).
Comprende il collocamento, il sussidio, l'inserimento, la formazione e l'accompagnamento delle persone in cerca di lavoro.
Lo SPE è ridefinito sia come confini che come contenuti allo scopo di creare un legame tra le collettività territoriali e gli ASSEDIC oltre che con gli attori tradizionali.
Sono definiti tre ambiti:

definizione dei servizi

Una convenzione pluriannuale firmata tra lo Stato, l'ANPE e l'UNEDIC determina gli obiettivi e le modalità operative dello SPE.
Art. L. 311-1 du Code du travail.

Lo SPE deve aprirsi al contatto con diversi interlocutori, pubblici o privati: centri di informazione e di orientamento, scuole di insegnamento di tipo professionale, camere consolari, organismi autonomi di formazione, imprese pubbliche o private, collettività territoriali, organizzazioni sindacali e professionali rappresentative.
Circ. C/DE n° 11-84 du 7.3.84 (BOT n° 84-32).

Inoltre, termina il monopolio del collocamento ad appannaggio esclusivo dell'ANPE, dando luogo ad una prospettiva di concorrenza in materia di collocamento. Sono state inoltre riviste le modalità di controllo in materia di ricerca di un'occupazione da parte dei disoccupati.

Art. de la loi n° 2005-32 du 18.1.05 (Jo du 19.1.05).

Compiti

Il servizio pubblico per l'impiego è incaricato di realizzare interventi in materia di formazione, di occupazione e di inserimento lavorativo finanziati direttamente dallo Stato e deve garantire:

ruolo del servizio pubblico per l'impiego

Circ. C/DE n° 11-84 du 7.03.84 (BOT n° 84-32).

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Pubblici interessati dall'attuazione territoriale

I pubblici coinvolti sono le persone in cerca di occupazione che necessitano di un aiuto specifico per accedervi. Sono i pubblici considerati prioritari dalle politiche per l'occupazione e si tratta principalmente di:

pubblici coinvolti

Sono inoltre coinvolte le persone analfabete, le persone colpite da una pena detentiva, gli harkis (reduci e profughi della guerra d'Algeria).
Nei piani d'azione sono inoltre comprese le difficoltà che possono incontrare le donne nella ricerca di un'occupazione.

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Orientamenti 2004 del servizio pubblico per l'impiego

Per il 2004 sono stati definiti due assi prioritari per attuare la strategia regionale a favore dell'occupazione.

Agevolare l'accesso e il reinserimento lavorativo delle categorie in difficoltà

L'azione del servizio pubblico per l'impiego deve permettere l'inserimento lavorativo delle persone in situazione di esclusione dal mondo del lavoro, grazie ad un accompagnamento personalizzato e che si adatti alla situazione e ai bisogni di ciascuno.
Inoltre la validazione delle competenze acquisite deve essere uno strumento privilegiato per l'accesso ad una qualifica da parte di qualsiasi tipo di pubblico.

Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003-18 du 29.2.04).

Anticipare gli effetti sociali dei mutamenti economici

L'allargamento nel territorio degli effetti sociali provocati dalle mutazioni economiche si è approfondito e consolidato nel 2004.
Il servizio pubblico per l'impiego deve contribuire alla definizione di azioni preventive in materia di impiego e di formazione da attuare a livello territoriale, congiuntamente con la regione e le parti sociali.
Si tratta di:

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Ruolo dei diversi livelli del servizio pubblico per l'impiego

Il livello regionale definisce la strategia, fissa gli orientamenti e ne garantisce la realizzazione. Il livello di dipartimento ripartisce le risorse a disposizione, garantisce la coerenza e l'animazione locale e ne assicura la programmazione e l'attuazione.
I prefetti si servono del servizio pubblico per l'impiego in particolare nell'ambito della definizione delle politiche locali per l'occupazione.

Livello nazionale

diversi livelli

Il servizio pubblico per l'impiego, a livello nazionale, effettua un controllo mensile dei programmi regionali relativamente alle seguenti azioni:

Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.00 (BOTEFP n° 2000-9 du 20.5.00).

Livello regionale

Il servizio pubblico per l'impiego regionale è incaricato di definire la strategia, di elaborare il programma regionale a partire dai progetti dipartimentali, di coordinare, di animare e di pilotare le azioni. Garantisce inoltre una comunicazione interna ed esterna sulle azioni da intraprendere e su quelle già intraprese e lo svolgimento dei programmi dipartimentali . In questo ambito, esamina mensilmente i dati relativi alla presenza delle donne all'interno di ciascuna misura e dei pubblici prioritari nelle misure generalizzate.

livello territoriale

Circ. DGEFP n° 2000-21 du 29.9.00 (BOTR n° 1 du 20.1.01).
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.00 (BOTEFP n° 2000-9 du 20.5.00).

Il Prefetto regionale, nell'ambito del servizio pubblico per l'impiego regionale (SPER), definisce gli orientamenti generali, garantisce la coerenza degli obiettivi di dipartimento, ripartisce le risorse a partire dalle richieste dei vari  dipartimenti, garantisce il controllo sulla gestione e la valutazione del programma.
Ripartisce le risorse del portafoglio regionale e propone al servizio pubblico per l'impiego nazionale il programma regionale definito sulla base dei programmi di dipartimento.
A livello regionale, (DRTEFP, ANPE, AFPA) fornisce ai servizi di dipartimento e agli attori locali gli elementi statistici, di bilancio e di prospettiva al fine di "fotografare" la situazione, i piani d'azione locali e la programmazione dipartimentale. Il prefetto di regione, in stretta collaborazione con i prefetti di dipartimento, definisce i grandi orientamenti strategici: beneficiari, azioni prioritarie volte a favorire il reinserimento lavorativo, il coordinamento con altre politiche (dei consigli regionali, generali, comunali.), la definizione degli indicatori di risultato e di monitoraggio.
E' competenza del prefetto regionale garantire il coordinamento delle attività del servizio pubblico per l'impiego regionale, di concerto con i servizi decentrati degli affari sociali e della sanità in accordo con l'insieme degli altri attori.

Circ. DGEFP n° 98-21 du 15.6.98 (BOTR n° 13 du 20.7.98).
Circ. DGEFP n° 98-38 du 20.11.98 (BOTR n° 99-01 du 20.1.99).

Livello dipartimentale

A monte di qualsiasi tipo di azione, a livello di dipartimento, il servizio pubblico per l'impiego ha la responsabilità dell'informazione riguardante la strategia regionale e gli assi prioritari dei diversi dipartimenti.
Dopo aver definito le priorità dei piani d'azione elaborati dai gruppi locali, il servizio pubblico per l'impiego di dipartimento arbitra e definisce, insieme alla Direzione dipartimentale degli affari sociali e della sanità, un progetto di programma dipartimentale coerente con i bisogni e con la capacità di assorbimento lavorativo del territorio.

Circ. DGEFP n° 2000-21 du 29.9.00 (BOTR n° 1 du 20.1.01).
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.2000 (BOTEFP n° 2000-9 du 20.5.00).

Livello locale

A livello locale, il servizio pubblico per l'impiego definisce i piani d'azione locali e li realizza nel caso essi abbiano un carattere pluriannuale.

Circ. DGEFP n° 2000-21 du 29.9.00 (BOTR n° 1 du 20.1.01 ).

Esso effettua un'analisi del territorio, elabora i piani d'azione locali (beneficiari, settore economico, ritorno all'impiego.) e ne definisce le azioni. Segue poi l'avvio e la realizzazione dei piani d'azione da parte degli operatori (agenzia locale per l'impiego, organismi di formazione.).

Circ. DGEFP n° 98-21 du 15.6.98 (BOTR n° 13 du 20.7.98).

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Ambiti di intervento dello Stato

Stato legislatore e controllore

Lo Stato definisce il quadro legislativo e regola le politiche della formazione professionale e dell'istruzione.
Circ. du 22.4.83 (JONC du 8.5.83).

Solo allo Stato competono i controlli relativi all'utilizzo della partecipazione obbligatoria dei datori di lavoro relativa al finanziamento della formazione continua e della tassa di apprendistato.
Circ. du 22.4.83 (JONC du 8.5.83).

Azioni di portata nazionale

azioni a livello generale

Lo Stato finanzia e organizza azioni a livello nazionale per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale.
Queste azioni devono riguardare:

Sono rimaste di competenza dello Stato le azioni di formazione finanziate da FNE, le azioni di formazione a favore degli analfabeti, dei detenuti, dei rifugiati e degli disabili, eccezion fatta per una parte dei fondi per il sussidio che sono stati decentrati.

Art. L. 214-12 du Code de l'éducation

Inoltre, spettano allo Stato tutti gli studi e le azioni sperimentali necessarie per la preparazione delle azioni di portata generale riguardanti l'istruzione e la formazione continua e l'informazione relativa a tali azioni.

Art. L. 214-12 du Code de l'éducation

www.travail.gouv.fr/

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Interventi dello Stato

Lo Stato interviene in favore di determinate categorie:

Interventi per i giovani

Lo Stato interviene a favore dell'occupazione dei giovani attraverso diversi dispositivi il cui finanziamento è garantito dallo Stato, dalle collettività territoriali, o dal FSE (azioni di partenariato).

Azioni di partenariato
Le azioni di partenariato, promosse dallo Stato con la partecipazione del Fondo d'azione sociale e di sostegno per l'integrazione e la lotta contro la discriminazione (FASILD), permettono di accompagnare verso il lavoro i giovani in difficoltà.
Esse hanno come scopo quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso il contributo di tutti coloro che, nella società civile, potranno agevolarne l'ingresso: quadri e dirigenti di impresa, impiegati, giovani pensionati, politici, responsabili professionali o associativi...

iniziative per i giovani

Progetto di iniziativa giovane
Nei dipartimenti d'oltre mare, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni e i beneficiari degli "emplois jeunes" al termine del loro contratto, possono, se desiderano, realizzare un progetto professionale, beneficiare di un aiuto finanziario di Stato denominato aiuto a un progetto iniziativa giovane (PIJ).

CIVIS
Il CIVIS è un dispositivo di accompagnamento personalizzato per i giovani poco qualificati dai 16 ai 25 anni, destinato a inserirli professionalmente e socialmente attraverso la realizzazione di un progetto.

Contratto "giovane in impresa"
Il Contratto "jeune en entreprise" viene stipulato tra un datore di lavoro del settore privato e un giovane dai 16 ai 22 anni di età che abbia una qualifica max. di quinto livello. Il "jeune en entreprise" beneficia di un aiuto finanziario decrementale dello Stato su tre anni.

Promozione dell'istruzione
La promozione dell'istruzione è una costante della politica a favore dell'occupazione e della formazione professionale da una quindicina d'anni. Il consiglio regionale ha competenza per le questioni ordinarie riguardo all'istruzione e la formazione professionale.
Tuttavia, lo Stato può intervenire per finanziare e organizzare delle azioni di portata generale che riguardino l'istruzione (e la formazione).
Lo Stato può inoltre effettuare degli studi e delle azioni sperimentali necessarie alla preparazione di queste azioni. A tale riguardo, lo Stato può mettere in moto un programma nazionale per l'istruzione che operi congiuntamente con le regioni nell'ambito dei contratti Stato-regioni.
Lo Stato è inoltre competente nei seguenti ambiti:

Contratto di professionalizzazione
La quota di finanziamento di questi contratti da parte dello Stato riguarda l'esonero del versamento dei contributi previdenziali.

Interventi per le persone in cerca di occupazione

Lo Stato finanzia principalmente azioni del Fondo nazionale per l'occupazione (FNE), attività di formazione realizzate dall'AFPA e di partecipazione alle azioni di riconversione.

Finanziamento delle azioni di formazione
Riguarda:

iniziative per disoccupati

Lo Stato finanzia inoltre azioni mirate al bilancio delle competenze rivolte a persone in cerca di occupazione, giovani o adulti:

Circ. DGEFP n° 99-37 du 30.11.99 (BOTR n° 3 du 20.2.00).

Finanziamento della remunerazione
Per le persone in cerca di occupazione che beneficiano del regime di indennità di disoccupazione, nel caso in cui la durata della formazione ecceda la durata dell'indennizzo, è prevista una sovvenzione di fine formazione (AFF) finanziata per sostituire l'ARE - Formazione. 

Per le persone in cerca di occupazione che non beneficiano delle indennità di disoccupazione, lo Stato versa un indennizzo allo stagiaire nell'ambito del regime pubblico di remunerazione.

Interventi a favore degli occupati

Comprendono:

Interventi a favore delle imprese

iniziative per le imprese

Lo Stato sostiene:

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Altri finanziamenti e interventi dello Stato

"Ateliers pedagogici personalizzati" (APP)

La partecipazione finanziaria dello Stato al funzionamento degli APP ha per obiettivo di permettere la creazione e il mantenimento di punti di formazione in presenza.
Gli APP propongono delle formazioni aperte a tutte le persone uscite dal sistema scolastico (giovani, lavoratori e persone in cerca di occupazione). I laboratori sono cofinanziati dallo Stato, dai consigli regionali, dai comuni, dalle imprese e dagli organismi paritari sulla base di uno stesso quadro di impegni.

Azioni per categorie in difficoltà

Queste misure riguardano i disabili, i detenuti, i rifugiati e gli analfabeti.
Per questi ultimi tre pubblici è stato realizzato un programma specifico: il programma IRILL (programma inserimento, reinserimento, lotta contro l'analfabetismo):
Le azioni di lotta contro l'analfabetismo hanno come obiettivo l'inserimento sociale e professionale delle persone in situazione di analfabetismo, comprese le persone che hanno pendenze con la giustizia colpite da procedimenti penali. Le azioni finanziate sono volte all'individuazione, all'accompagnamento e alla formazione per l'apprendimento o il riapprendimento delle conoscenze di base nell'ambito del linguaggio come per es. la lettura, la scrittura, il calcolo. Sono inoltre finanziate azioni di informazione, di sensibilizzazione e di formazione di tutti gli attori coinvolti nella lotta contro l'analfabetismo al fine di rafforzare le loro competenze.

iniziative per svantaggiati

Il capitolo "Detenuti" del programma IRILL permette il finanziamento di azioni formative all'interno delle carceri. Oltre a formare le persone (prequalificazione, qualificazione, formazione professionale o di base), si occupa di orientarle (nell'ambito di un percorso al di fuori della detenzione o all'interno del carcere), di favorire la preparazione all'uscita delle persone prossime alla liberazione e di qualificare quelle che devono scontare pene prolungate.

Infine, per quanto riguarda la formazione linguistica dei rifugiati, l'obiettivo è quello di dare ai rifugiati competenze linguistiche di base e prepararli ad un inserimento sociale e professionale. L'obiettivo della formazione sarà quello di permettere a questi ultimi di trovare un impiego.

Circ. DGEFP n° 99-16 du 18.3.99 (BOTR n° 99-9 du 20.5.99).

Accordo quadro DGEFP-ANPE-AFPA - direzione dell'amministrazione penitenziaria

Questo accordo-quadro mira a facilitare l'accesso dei detenuti ai servizi offerti dall'ANPE e dell'AFPA.

Le azioni si basano su:

Accord-cadre du 12.8.2004 passé entre la DGEFP, l'ANPE, l'AFPA et la DAP (BO ANPE n° 2004/6). 

Programma IRILL

Il programma di inserimento, reinserimento e lotta contro l'analfabetismo vuole accompagnare i beneficiari verso un inserimento stabile e favorirne l'adattamento o il progresso professionale. Opera in due direzioni per sviluppare la padronanza delle conoscenze di base e per sviluppare le capacità di reinserimento sociale e professionale dei detenuti.

Circ. DGEFP n° 2002-21 du 5.4.02 (BOTEFP n° 2002-9 du 20.5.02).

Circ. DGEFP n° 2003-18 du 21.7.03 (BOTEFP n° 2003-17 du 20.9.04). 

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Delocalizzazione e globalizzazione dei fondi del servizio pubblico per l'impiego nel territorio

Obiettivi della globalizzazione

Si tratta di un dispositivo centrato sui pubblici più in difficoltà e si pone i seguenti obiettivi:

Questa riforma permette di elaborare politiche locali a favore dell'occupazione tenendo in considerazione le caratteristiche peculiari dei pubblici in difficoltà , dei territori implicati (bacini di impiego, quartieri cittadini, zone rurali), basate su un'analisi minuziosa del mercato locale del lavoro. Questi obiettivi regionali e dipartimentali si annoverano tra le priorità nazionali di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei disoccupati di lunga durata.
Per raggiungere tale obiettivo, è privilegiato un approccio a livello locale, attraverso la realizzazione di analisi e piani d'azione locali. Il ruolo del servizio pubblico per l'impiego (servizi decentralizzati, ANPE, AFPA) ne risulta rafforzato.

gestione dei fondi

La globalizzazione dei crediti dà la possibilità di utilizzare questi crediti per una destinazione diversa da quella per la quale erano stati previsti, senza dover richiedere un'autorizzazione particolare.

L'obiettivo della globalizzazione è di affidare maggiori responsabilità a livelli decentrati dello Stato e del servizio pubblico dell'impiego.

La legge organica relativa alle norme finanziarie prevede la specializzazione dei crediti per dotazione o per programma. Per programma, si intende "un'azione o un insieme di azioni coerenti dipendenti da uno stesso ministero e al quale sono associati obiettivi precisi definiti in funzione di finalità di interesse generale, di risultati attesi e facenti oggetto di valutazione". All'interno di uno stesso programma, esisterà libertà totale di ridistribuzione dei fondi tra i capitoli di spesa, eccezion fatta per i fondi relativi al personale. Questa globalizzazione dei fondi darà più grande libertà ai gestori pubblici.

La globalizzazione del programma di lotta contro la disoccupazione si inserisce anch'essa in questa prospettiva di dare dei margini di manovra più ampia ai pubblici amministratori e di rafforzare i mezzi di informazione e di controllo del Parlamento. La legge organica, nella sua interezza, entrerà in vigore solo nel 2006.

Art. 7, loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1.8.01 (JO du 2.8.01). 

Dopo un periodo di sperimentazione, la globalizzazione del programma di lotta contro la disoccupazione di lunga durata sarà estesa all'insieme delle regioni metropolitane.
Circ. CDE n° 97-02 du 7.2.97 (BOTR n° 97-6).

La globalizzazione dei fondi deve permettere di elaborare:

Circ. DGEFP n° 98-25 du 6.8.98 (BOMES du 20.9.98)
Circ. DGEFP n° 98-38 du 20.11.98 (BOTR n° 99-01 du 20.1.99)
Instruction du 4.1.99 (BOTR n° 99-3 du 20.2.99).
Circ. DGEFP n° 99-31 du 30.7.99 (BOTR n°99-16 du 5. 9. 99).

Misure interessate dalla globalizzazione

inserimento professionale di persone in difficoltà

Il campo d'azione della globalizzazione comprende le misure che mirano all'inserimento lavorativo dei pubblici più in difficoltà:

Circ. DGEFP n° 98-21 du 15.6.98 (BOTR n° 98-13 du 20.7.98).
Circ. DGEFP n° 98-38 du 20.11.98 (BOTR n° 99-01 du 20.1.99).
Circ. DGEFP n° 99-37 du 30.11.1999 (BOTR n°2000-3 du 20.2.00).
Circ. DGEFP n° 2000-02 du 6.1.00 (BOTEFP n° 2000-4 du 5.3.00).

Azioni specifiche
A livello di dipartimento e di regione, sono a disposizione dei prefetti fondi relativi ad azioni specifiche. Sono utilizzati al fine di migliorare l'efficacia delle misure del programma globalizzato e di favorire l'inserimento lavorativo e il ritorno al lavoro delle persone toccate da questo programma.

Circ. DGEFP n° 2002-49 du 21.11.02 (BOTEFP n° 2003-01 du 20.1.00).

Azioni specifiche nazionali

A livello nazionale sono stanziati dei finanziamenti mirati a linee d'azione specifiche per misure nell'ambito del contratto Stato-regione.
La voce azioni specifiche finanzia inoltre una parte degli aiuti alla ripresa dell'attività lavorativa da parte delle donne (ARAF), cofinanziata dal FSE. I fondi sono versati direttamente all'ANPE che ha il compito di realizzare questo dispositivo.

Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003/18 du 29.2.04).

Programma regionale per promuovere e valutare la realizzazione del programma territoriale

Questi fondi danno ai DRTEFP un vero e proprio strumento di promozione, di vigilanza e di capitalizzazione delle esperienze dipartimentali. Questo programma può servire, in particolar modo, a finanziare degli studi di fattibilità, di appoggio o di valutazione di azioni locali.
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.2000 (BOTEFP n° 2000/9 du 20.5.00).

Il programma regionale deve permettere di rafforzare le azioni:

finanziamento degli interventi

Il programma regionale può inoltre essere lo strumento, se necessario, per realizzare, a livello interdipartimentale o regionale, delle azioni di accompagnamento, di sostegno o di appoggio alla ricerca di un'occupazione.

Circ. DGEFP n° 2002-49 du 21.11.02 (BOTEFP n° 2003/01 du 20.1.00).

Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003/18 du 29.2.04).

Programma dipartimentale per l'accompagnamento dei beneficiari delle misure

Grazie a questi finanziamenti si sviluppano

Circ. DGEFP n° 2002-49 du 21.11.02 (BOTEFP n° 2003/01 du 20.1.00).

Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003/18 du 29.2.04). 

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Dispositivo regionale di accompagnamento all'impiego

CARED (Contratto d'aiuto e di ritorno ad un'occupazione stabile)

Il CARED fa parte di una delle venti misure del Piano regionale per l'occupazione, adottato nel novembre 2004. Questa misura, adattabile alla realtà del territorio, ha per obiettivo di favorire l'accesso dei pubblici in difficoltà a posti di lavoro attraverso un inserimento stabile e duraturo. L'esecutivo regionale prevede la conclusione di 25.000 CARED, di cui 3000 nel 2005.

Il CARED è rivolto agli abitanti della Regione Rhône-Alpes, giovani e adulti che trovano difficoltà a trovare un'occupazione stabile per mancanza di competenze o di una qualifica sufficiente o non riconosciuta, per handicap fisico, o fattori di esclusione o di discriminazione di qualsiasi tipo. I beneficiari devono essere orientati verso tale dispositivo da una struttura di accoglienza: PAIO, ANPE, SOP-AFPA, MIFE, CIFF-CIDF, CAP Emploi, etc. Essi potranno avere un accompagnamento specifico all'interno di un'impresa.

programma regionale per l'inserimento

Le strutture coinvolte sono le imprese, le organizzazioni che si muovono in ambito dell'economia sociale e solidale, i sindacati, i gruppi datoriali e gli organismi di formazione (già convenzionati dalla Regione) che, attraverso un partenariato forte con una rete di imprese dovrebbero garantire delle assunzioni al termine delle loro azioni. Tutte queste strutture potranno firmare una convenzione di cooperazione con la Regione al fine di assumere le persone iscritte in un CARED.

Descrizione del dispositivo

Il CARED ha per obiettivo di agevolare l'incontro domanda/offerta e di permettere l'accesso e l'inserimento stabile nei posti di lavoro disponibili.

Natura dei contratti di lavoro

I contratti proposti riguarderanno in primo luogo quegli impieghi considerati difficili (a bassa remunerazione e condizioni difficili di lavoro). Sono permesse delle eccezioni alla regola, previa autorizzazione dei servizi della Regione, nel momento in cui il responsabile della misura considera che l'impiego identificato dovrebbe garantire l'inserimento stabile della persona.

Questi contratti possono essere a tempo pieno o, eccezionalmente, quando la situazione dei candidati lo giustifichi, anche a tempo parziale. (25 ore minimo). 

Essi dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

Risorse stanziate

Il CARED promuove e organizza l'insieme dei dispositivi e delle misure regionali, senza distinzione di pubblici, in materia di occupazione e di formazione continua.
Esso poggia su un'azione di formazione e/o d'accompagnamento (bilanci, validazione di progetti, azioni di formazione qualificante e pre-qualifica, VAE...) al fine di favorire l'incontro domanda offerta, nell'ottica di una prospettiva di un impiego stabile.

garantire un inserimento stabile

La contrattualistica

Il CARED è oggetto di un impegno contrattuale, reso operativo da una convenzione di cooperazione tra la Regione e le imprese o categorie professionali da una parte, o da una clausola aggiuntiva al contratto di formazione per gli organismi di formazione già titolari di un mercato che garantisca un ingresso ad un impiego stabile.

Per saperne di più

le dossier de présentation d'un projet CARED

Fonte: Conseil Régional - Direction de l'Emploi, de la Formation Continue et de l'Egalité Professionnelle
http://www.cr-rhone-alpes.fr

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