Codice del lavoro (parte legislativa)
Section 1: Organismes qui concourent au service public de l'emploi
Article L311-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Il servizio pubblico per l'impiego comprende il collocamento, l'indennizzo,
l'inserimento, la formazione e l'accompagnamento delle persone in cerca di
occupazione.
Esso è gestito dai servizi dello Stato che si occupano di occupazione, l'Agenzia
nazionale per l'impiego e l'Associazione nazionale per la formazione
professionale degli adulti. E' inoltre gestito dagli organismi dell'assicurazione
di disoccupazione menzionati all'art. L. 351-21 nell'ambito dei dispositivi
legislativi che gli sono propri.
Le collettività territoriali e le loro emanazioni concorrono al servizio pubblico
per l'impiego, così come gli organismi pubblici o privati il cui mandato
consiste nella fornitura di servizi relativi al collocamento, all'inserimento, alla
formazione e all'accompagnamento delle persone in cerca di occupazione, gli
organismi legati allo Stato da una convenzione prevista dall'art. L. 322-4-16,
le imprese di lavoro temporaneo e le agenzie di collocamento private
menzionate all'art. L. 312-1.
La modernizzazione del servizio pubblico per l'impiego
La legge di programmazione per la coesione sociale ridefinisce lo SPE (Service
Public de l'Emploi).
Comprende il collocamento, il sussidio, l'inserimento, la formazione e
l'accompagnamento delle persone in cerca di lavoro.
Lo SPE è ridefinito sia come confini che come contenuti allo scopo di creare
un legame tra le collettività territoriali e gli ASSEDIC oltre che con gli attori
tradizionali.
Sono definiti tre ambiti:
- Il primo legato allo Stato (con l'ANPE, l'Unédic e Assédic e l'AFPA)
- Il secondo interessa i rapporti con gli organismi di formazione, le strutture di inserimento lavorativo attraverso l'attività economica e le agenzie interinali
- Il terzo è costituito dalle collettività territoriali e loro raggruppamenti.
Una convenzione pluriannuale firmata tra lo Stato, l'ANPE e l'UNEDIC
determina gli obiettivi e le modalità operative dello SPE.
Art. L. 311-1 du Code du travail.
Lo SPE deve aprirsi al contatto con diversi interlocutori, pubblici o privati:
centri di informazione e di orientamento, scuole di insegnamento di tipo
professionale, camere consolari, organismi autonomi di formazione, imprese
pubbliche o private, collettività territoriali, organizzazioni sindacali e
professionali rappresentative.
Circ. C/DE n° 11-84 du 7.3.84 (BOT n° 84-32).
Inoltre, termina il monopolio del collocamento ad appannaggio esclusivo dell'ANPE, dando luogo ad una prospettiva di concorrenza in materia di collocamento. Sono state inoltre riviste le modalità di controllo in materia di ricerca di un'occupazione da parte dei disoccupati.
Art. de la loi n° 2005-32 du 18.1.05 (Jo du 19.1.05).
Compiti
Il servizio pubblico per l'impiego è incaricato di realizzare interventi in materia di formazione, di occupazione e di inserimento lavorativo finanziati direttamente dallo Stato e deve garantire:
- l'attuazione di misure volte a promuovere l'occupazione e a ridurre la disoccupazione, congiuntamente agli altri dipartimenti ministeriali e alle parti sociali, tenendo conto dei bisogni locali. Tra queste misure, figurano quelle relative alla formazione professionale;
- la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative destinate a garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro;
- la stesura di statistiche, rapporti e ricerche relativi all'occupazione a livello regionale, dipartimentale e locale e fornire gli elementi necessari per l'elaborazione dei dati e delle informazioni a livello nazionale;
- agevolazione nell'accesso al lavoro attraverso la raccolta e la diffusione delle offerte, l'accoglienza e l'iscrizione delle persone in cerca di occupazione, l'orientamento professionale, l'aiuto al collocamento e al reinserimento lavorativo;
- la proposta e la realizzazione di azioni di formazione professionale che si adattino ai bisogni delle imprese e dei lavoratori, in particolare di quelli del settore privato;
- introiti sostitutivi per le persone licenziate, assistenza e controllo nella ricerca di lavoro;
- sostegno all'inserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati;
- agevolazione nella risposta ai problemi di manodopera delle imprese attraverso l'assistenza all'assunzione, la prevenzione di licenziamenti e l'accompagnamento nelle operazione di riconversione,
- la realizzazione di misure a sostegno dell'occupazione e la verifica sulle modalità di utilizzo.
Circ. C/DE n° 11-84 du 7.03.84 (BOT n° 84-32).
Pubblici interessati dall'attuazione territoriale
I pubblici coinvolti sono le persone in cerca di occupazione che necessitano di un aiuto specifico per accedervi. Sono i pubblici considerati prioritari dalle politiche per l'occupazione e si tratta principalmente di:
- disoccupati di lunga durata e beneficiari dei minimi sociali, con un'attenzione particolare agli "RMIstes";
- le persone chiamate ad un colloquio presso l'ANPE, nell'ambito del reinserimento;
- giovani in difficoltà;
- persone che vivono in quartieri degradati e quelle più lontane dall'occupazione, a volte addirittura sconosciute ai servizi per l'impiego e in particolare quelle prese in carico dai Servizi Sociali;
- lavoratori disabili;
- persone immigrate o di origine straniera con problemi o difficoltà di integrazione.
Sono inoltre coinvolte le persone analfabete, le persone colpite da una pena
detentiva, gli harkis (reduci e profughi della guerra d'Algeria).
Nei piani d'azione sono inoltre comprese le difficoltà che possono incontrare le
donne nella ricerca di un'occupazione.
Orientamenti 2004 del servizio pubblico per l'impiego
Per il 2004 sono stati definiti due assi prioritari per attuare la strategia regionale a favore dell'occupazione.
Agevolare l'accesso e il reinserimento lavorativo delle categorie in difficoltà
L'azione del servizio pubblico per l'impiego deve permettere l'inserimento
lavorativo delle persone in situazione di esclusione dal mondo del lavoro,
grazie ad un accompagnamento personalizzato e che si adatti alla situazione e
ai bisogni di ciascuno.
Inoltre la validazione delle competenze acquisite deve essere uno strumento
privilegiato per l'accesso ad una qualifica da parte di qualsiasi tipo di pubblico.
Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003-18 du 29.2.04).
Anticipare gli effetti sociali dei mutamenti economici
L'allargamento nel territorio degli effetti sociali provocati dalle mutazioni
economiche si è approfondito e consolidato nel 2004.
Il servizio pubblico per l'impiego deve contribuire alla definizione di azioni
preventive in materia di impiego e di formazione da attuare a livello
territoriale, congiuntamente con la regione e le parti sociali.
Si tratta di:
- rispondere alle difficoltà di reperimento di manodopera;
- migliorare l'occupabilità;
- rendere possibile il mantenimento e possibilmente la crescita dei posti di lavoro e delle competenze per favorire l'adattabilità e la mobilità interne ed esterne.
Ruolo dei diversi livelli del servizio pubblico per l'impiego
Il livello regionale definisce la strategia, fissa gli orientamenti e ne garantisce
la realizzazione. Il livello di dipartimento ripartisce le risorse a disposizione,
garantisce la coerenza e l'animazione locale e ne assicura la programmazione e
l'attuazione.
I prefetti si servono del servizio pubblico per l'impiego in particolare
nell'ambito della definizione delle politiche locali per l'occupazione.
Livello nazionale
Il servizio pubblico per l'impiego, a livello nazionale, effettua un controllo mensile dei programmi regionali relativamente alle seguenti azioni:
- le pari opportunità in ciascuna misura;
- la partecipazione dei pubblici considerati prioritari nelle misure generalizzate;
- l'utilizzo delle linee di azione specifiche.
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.00 (BOTEFP n° 2000-9 du 20.5.00).
Livello regionale
Il servizio pubblico per l'impiego regionale è incaricato di definire la strategia, di elaborare il programma regionale a partire dai progetti dipartimentali, di coordinare, di animare e di pilotare le azioni. Garantisce inoltre una comunicazione interna ed esterna sulle azioni da intraprendere e su quelle già intraprese e lo svolgimento dei programmi dipartimentali . In questo ambito, esamina mensilmente i dati relativi alla presenza delle donne all'interno di ciascuna misura e dei pubblici prioritari nelle misure generalizzate.
Circ. DGEFP n° 2000-21 du 29.9.00 (BOTR n° 1 du 20.1.01).
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.00 (BOTEFP n° 2000-9 du
20.5.00).
Il Prefetto regionale, nell'ambito del servizio pubblico per l'impiego regionale
(SPER), definisce gli orientamenti generali, garantisce la coerenza degli
obiettivi di dipartimento, ripartisce le risorse a partire dalle richieste dei vari dipartimenti, garantisce il controllo sulla gestione e la valutazione del
programma.
Ripartisce le risorse del portafoglio regionale e propone al servizio pubblico
per l'impiego nazionale il programma regionale definito sulla base dei
programmi di dipartimento.
A livello regionale, (DRTEFP, ANPE, AFPA) fornisce ai servizi di
dipartimento e agli attori locali gli elementi statistici, di bilancio e di
prospettiva al fine di "fotografare" la situazione, i piani d'azione locali e la
programmazione dipartimentale.
Il prefetto di regione, in stretta collaborazione con i prefetti di dipartimento,
definisce i grandi orientamenti strategici: beneficiari, azioni prioritarie volte a
favorire il reinserimento lavorativo, il coordinamento con altre politiche (dei
consigli regionali, generali, comunali.), la definizione degli indicatori di
risultato e di monitoraggio.
E' competenza del prefetto regionale garantire il coordinamento delle attività
del servizio pubblico per l'impiego regionale, di concerto con i servizi
decentrati degli affari sociali e della sanità in accordo con l'insieme degli altri
attori.
Circ. DGEFP n° 98-21 du 15.6.98 (BOTR n° 13 du 20.7.98).
Circ. DGEFP n° 98-38 du 20.11.98 (BOTR n° 99-01 du 20.1.99).
Livello dipartimentale
A monte di qualsiasi tipo di azione, a livello di dipartimento, il servizio
pubblico per l'impiego ha la responsabilità dell'informazione riguardante la
strategia regionale e gli assi prioritari dei diversi dipartimenti.
Dopo aver definito le priorità dei piani d'azione elaborati dai gruppi locali, il
servizio pubblico per l'impiego di dipartimento arbitra e definisce, insieme alla
Direzione dipartimentale degli affari sociali e della sanità, un progetto di
programma dipartimentale coerente con i bisogni e con la capacità di
assorbimento lavorativo del territorio.
Circ. DGEFP n° 2000-21 du 29.9.00 (BOTR n° 1 du 20.1.01).
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.2000 (BOTEFP n° 2000-9 du
20.5.00).
Livello locale
A livello locale, il servizio pubblico per l'impiego definisce i piani d'azione locali e li realizza nel caso essi abbiano un carattere pluriannuale.
Circ. DGEFP n° 2000-21 du 29.9.00 (BOTR n° 1 du 20.1.01 ).
Esso effettua un'analisi del territorio, elabora i piani d'azione locali (beneficiari, settore economico, ritorno all'impiego.) e ne definisce le azioni. Segue poi l'avvio e la realizzazione dei piani d'azione da parte degli operatori (agenzia locale per l'impiego, organismi di formazione.).
Circ. DGEFP n° 98-21 du 15.6.98 (BOTR n° 13 du 20.7.98).
Ambiti di intervento dello Stato
Stato legislatore e controllore
Lo Stato definisce il quadro legislativo e regola le politiche della formazione
professionale e dell'istruzione.
Circ. du 22.4.83 (JONC du 8.5.83).
Solo allo Stato competono i controlli relativi all'utilizzo della partecipazione
obbligatoria dei datori di lavoro relativa al finanziamento della formazione
continua e della tassa di apprendistato.
Circ. du 22.4.83 (JONC du 8.5.83).
Azioni di portata nazionale
Lo Stato finanzia e organizza azioni a livello nazionale per quanto riguarda
l'istruzione e la formazione professionale.
Queste azioni devono riguardare:
- Stages organizzati da uno stesso organismo in più regioni;
- Formazione destinata ad apprendisti o a stagiaires indipendentemente dalla regione di appartenenza.
Sono rimaste di competenza dello Stato le azioni di formazione finanziate da FNE, le azioni di formazione a favore degli analfabeti, dei detenuti, dei rifugiati e degli disabili, eccezion fatta per una parte dei fondi per il sussidio che sono stati decentrati.
Art. L. 214-12 du Code de l'éducation
Inoltre, spettano allo Stato tutti gli studi e le azioni sperimentali necessarie per la preparazione delle azioni di portata generale riguardanti l'istruzione e la formazione continua e l'informazione relativa a tali azioni.
Art. L. 214-12 du Code de l'éducation
Interventi dello Stato
Lo Stato interviene in favore di determinate categorie:
- formazione dei giovani
- formazione delle persone in cerca di occupazione
- formazione dei dipendenti
- formazione di pubblici specifici.
Interventi per i giovani
Lo Stato interviene a favore dell'occupazione dei giovani attraverso diversi dispositivi il cui finanziamento è garantito dallo Stato, dalle collettività territoriali, o dal FSE (azioni di partenariato).
Azioni di partenariato
Le azioni di partenariato, promosse dallo Stato con la partecipazione del Fondo
d'azione sociale e di sostegno per l'integrazione e la lotta contro la
discriminazione (FASILD), permettono di accompagnare verso il lavoro i
giovani in difficoltà.
Esse hanno come scopo quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro
attraverso il contributo di tutti coloro che, nella società civile, potranno
agevolarne l'ingresso: quadri e dirigenti di impresa, impiegati, giovani
pensionati, politici, responsabili professionali o associativi...
Progetto di iniziativa giovane
Nei dipartimenti d'oltre mare, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni e i
beneficiari degli "emplois jeunes" al termine del loro contratto, possono, se
desiderano, realizzare un progetto professionale, beneficiare di un aiuto
finanziario di Stato denominato aiuto a un progetto iniziativa giovane (PIJ).
CIVIS
Il CIVIS è un dispositivo di accompagnamento personalizzato per i giovani
poco qualificati dai 16 ai 25 anni, destinato a inserirli professionalmente e
socialmente attraverso la realizzazione di un progetto.
Contratto "giovane in impresa"
Il Contratto "jeune en entreprise" viene stipulato tra un datore di lavoro del
settore privato e un giovane dai 16 ai 22 anni di età che abbia una qualifica
max. di quinto livello. Il "jeune en entreprise" beneficia di un aiuto finanziario
decrementale dello Stato su tre anni.
Promozione dell'istruzione
La promozione dell'istruzione è una costante della politica a favore
dell'occupazione e della formazione professionale da una quindicina d'anni.
Il consiglio regionale ha competenza per le questioni ordinarie riguardo
all'istruzione e la formazione professionale.
Tuttavia, lo Stato può intervenire per finanziare e organizzare delle azioni di
portata generale che riguardino l'istruzione (e la formazione).
Lo Stato può inoltre effettuare degli studi e delle azioni sperimentali necessarie
alla preparazione di queste azioni. A tale riguardo, lo Stato può mettere in moto
un programma nazionale per l'istruzione che operi congiuntamente con le
regioni nell'ambito dei contratti Stato-regioni.
Lo Stato è inoltre competente nei seguenti ambiti:
- Controllo pedagogico dell'istruzione attraverso verifiche mirate, (sotto l' autorità del rettore)
- Finanziamento dei CFA a livello nazionale.
Contratto di professionalizzazione
La quota di finanziamento di questi contratti da parte dello Stato riguarda
l'esonero del versamento dei contributi previdenziali.
Interventi per le persone in cerca di occupazione
Lo Stato finanzia principalmente azioni del Fondo nazionale per l'occupazione (FNE), attività di formazione realizzate dall'AFPA e di partecipazione alle azioni di riconversione.
Finanziamento delle azioni di formazione
Riguarda:
- stage del fondo nazionale per l'occupazione (FNE): sono stanziati dei finanziamenti per la realizzazione di stages di inserimento e di formazione all'impiego (SIFE), di stage di ingresso in impresa (SAE) così come stage quadri-FNE;
- contratto di professionalizzazione: lo Stato eroga degli aiuti a favore delle nuove assunzioni e si fa carico dei contributi previdenziali di chi ha meno di 26 anni e delle persone in cerca di occupazione che hanno più di 45 anni;
- alcuni dispositivi di inserimento, di reinserimento o di riconversione
possono comprendere una componente formativa. Per es.:
- I contratti "emploi solidarité" o contratti di lavoro consolidati che comprendano una componente formativa. Lo Stato si fa carico di una parte delle spese di formazione.
- I contratti "initiative emploi", per i quali lo Stato finanzia oltre alle indennità, anche il costo della formazione e il costo del tutoraggio.
- Il sostegno alle azioni di diverse strutture (inserimento attraverso l'attività economica)
Lo Stato finanzia inoltre azioni mirate al bilancio delle competenze rivolte a persone in cerca di occupazione, giovani o adulti:
- Le azioni finanziate dal budget comprendono il finanziamento dei laboratori pedagogici personalizzati (APP); la politica contrattuale (contratti per lo studio di prospettive e lo sviluppo della formazione), la formazione continua degli ingegneri; il finanziamento del programma FORE per promuovere la formazione aperta e le nuove tecnologie nella formazione.
Circ. DGEFP n° 99-37 du 30.11.99 (BOTR n° 3 du 20.2.00).
Finanziamento della remunerazione
Per le persone in cerca di occupazione che beneficiano del regime di indennità
di disoccupazione, nel caso in cui la durata della formazione ecceda la durata
dell'indennizzo, è prevista una sovvenzione di fine formazione (AFF)
finanziata per sostituire l'ARE - Formazione.
Per le persone in cerca di occupazione che non beneficiano delle indennità di disoccupazione, lo Stato versa un indennizzo allo stagiaire nell'ambito del regime pubblico di remunerazione.
Interventi a favore degli occupati
Comprendono:
- il fondo FNE-Formazione che permette di beneficiare di una convenzione di formazione e di adattabilità;
- Il finanziamento della formazione dei funzionari della funzione pubblica;
- La formazione continua degli ingegneri.
Interventi a favore delle imprese
Lo Stato sostiene:
- La politica contrattuale (contratti per lo studio di prospettive e lo sviluppo della formazione);
- Sovvenzioni a favore del sostegno alle imprese
- Sovvenzioni a favore della sostituzione di un lavoratore in formazione
- Il contratto per l'"égalité professionnelle"
- Il contratto per la "mixité des emplois".
Altri finanziamenti e interventi dello Stato
- L'AFPA beneficia di una sovvenzione di funzionamento e di una sovvenzione d'investimento. La remunerazione degli stagiaire dell'AFPA è garantita da finanziamenti specifici;
- Il finanziamento della rete d'accoglienza dei giovani ("Missions locales" e PAIO), con le collettività territoriali;
- Il finanziamento del programma FORE, che ha come obiettivo di promuovere le formazioni aperte e le nuove tecnologie di formazione.
"Ateliers pedagogici personalizzati" (APP)
La partecipazione finanziaria dello Stato al funzionamento degli APP ha per
obiettivo di permettere la creazione e il mantenimento di punti di formazione in
presenza.
Gli APP propongono delle formazioni aperte a tutte le persone uscite dal
sistema scolastico (giovani, lavoratori e persone in cerca di occupazione). I
laboratori sono cofinanziati dallo Stato, dai consigli regionali, dai comuni,
dalle imprese e dagli organismi paritari sulla base di uno stesso quadro di
impegni.
Azioni per categorie in difficoltà
Queste misure riguardano i disabili, i detenuti, i rifugiati e gli analfabeti.
Per questi ultimi tre pubblici è stato realizzato un programma specifico: il
programma IRILL (programma inserimento, reinserimento, lotta contro
l'analfabetismo):
Le azioni di lotta contro l'analfabetismo hanno come obiettivo l'inserimento
sociale e professionale delle persone in situazione di analfabetismo, comprese
le persone che hanno pendenze con la giustizia colpite da procedimenti penali.
Le azioni finanziate sono volte all'individuazione, all'accompagnamento e alla
formazione per l'apprendimento o il riapprendimento delle conoscenze di base
nell'ambito del linguaggio come per es. la lettura, la scrittura, il calcolo. Sono
inoltre finanziate azioni di informazione, di sensibilizzazione e di formazione
di tutti gli attori coinvolti nella lotta contro l'analfabetismo al fine di rafforzare
le loro competenze.
Il capitolo "Detenuti" del programma IRILL permette il finanziamento di azioni formative all'interno delle carceri. Oltre a formare le persone (prequalificazione, qualificazione, formazione professionale o di base), si occupa di orientarle (nell'ambito di un percorso al di fuori della detenzione o all'interno del carcere), di favorire la preparazione all'uscita delle persone prossime alla liberazione e di qualificare quelle che devono scontare pene prolungate.
Infine, per quanto riguarda la formazione linguistica dei rifugiati, l'obiettivo è quello di dare ai rifugiati competenze linguistiche di base e prepararli ad un inserimento sociale e professionale. L'obiettivo della formazione sarà quello di permettere a questi ultimi di trovare un impiego.
Circ. DGEFP n° 99-16 du 18.3.99 (BOTR n° 99-9 du 20.5.99).
Accordo quadro DGEFP-ANPE-AFPA - direzione dell'amministrazione penitenziaria
Questo accordo-quadro mira a facilitare l'accesso dei detenuti ai servizi offerti dall'ANPE e dell'AFPA.
Le azioni si basano su:
- Articolazione del programma IRILL e legame con gli altri programmi realizzati da DGEFP (FORE, laboratori pedagogici personalizzati, validazione delle competenze acquisite, bilanci di competenze);
- Organizzazione dell'intervento dell'ANPE in istituti di pena;
- Realizzazione del programma "Occupazione" del programma di attività sovvenzionato dall'AFPA nell'ambito del suo programma annuale "detenuti"
- Collaborazione del servizio pubblico per l'impiego e le commissioni regionali locali e regionali di formazione organizzate dalle carceri stesse.
Accord-cadre du 12.8.2004 passé entre la DGEFP, l'ANPE, l'AFPA et la DAP (BO ANPE n° 2004/6).
Programma IRILL
Il programma di inserimento, reinserimento e lotta contro l'analfabetismo vuole accompagnare i beneficiari verso un inserimento stabile e favorirne l'adattamento o il progresso professionale. Opera in due direzioni per sviluppare la padronanza delle conoscenze di base e per sviluppare le capacità di reinserimento sociale e professionale dei detenuti.
Circ. DGEFP n° 2002-21 du 5.4.02 (BOTEFP n° 2002-9 du 20.5.02).
Circ. DGEFP n° 2003-18 du 21.7.03 (BOTEFP n° 2003-17 du 20.9.04).
Delocalizzazione e globalizzazione dei fondi del servizio pubblico per l'impiego nel territorio
Obiettivi della globalizzazione
Si tratta di un dispositivo centrato sui pubblici più in difficoltà e si pone i seguenti obiettivi:
- Diminuzione del numero delle persone in cerca di occupazione da più di due anni;
- Diminuzione del numero dei giovani disoccupati di lunga durata;
- Agevolazione all'accesso al lavoro da parte dei beneficiari del RMI.
Questa riforma permette di elaborare politiche locali a favore dell'occupazione
tenendo in considerazione le caratteristiche peculiari dei pubblici in difficoltà ,
dei territori implicati (bacini di impiego, quartieri cittadini, zone rurali), basate
su un'analisi minuziosa del mercato locale del lavoro. Questi obiettivi regionali
e dipartimentali si annoverano tra le priorità nazionali di ingresso nel mondo
del lavoro dei giovani e dei disoccupati di lunga durata.
Per raggiungere tale obiettivo, è privilegiato un approccio a livello locale,
attraverso la realizzazione di analisi e piani d'azione locali. Il ruolo del servizio
pubblico per l'impiego (servizi decentralizzati, ANPE, AFPA) ne risulta
rafforzato.
La globalizzazione dei crediti dà la possibilità di utilizzare questi crediti per una destinazione diversa da quella per la quale erano stati previsti, senza dover richiedere un'autorizzazione particolare.
L'obiettivo della globalizzazione è di affidare maggiori responsabilità a livelli decentrati dello Stato e del servizio pubblico dell'impiego.
La legge organica relativa alle norme finanziarie prevede la specializzazione dei crediti per dotazione o per programma. Per programma, si intende "un'azione o un insieme di azioni coerenti dipendenti da uno stesso ministero e al quale sono associati obiettivi precisi definiti in funzione di finalità di interesse generale, di risultati attesi e facenti oggetto di valutazione". All'interno di uno stesso programma, esisterà libertà totale di ridistribuzione dei fondi tra i capitoli di spesa, eccezion fatta per i fondi relativi al personale. Questa globalizzazione dei fondi darà più grande libertà ai gestori pubblici.
La globalizzazione del programma di lotta contro la disoccupazione si inserisce anch'essa in questa prospettiva di dare dei margini di manovra più ampia ai pubblici amministratori e di rafforzare i mezzi di informazione e di controllo del Parlamento. La legge organica, nella sua interezza, entrerà in vigore solo nel 2006.
Art. 7, loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1.8.01 (JO du 2.8.01).
Dopo un periodo di sperimentazione, la globalizzazione del programma di lotta
contro la disoccupazione di lunga durata sarà estesa all'insieme delle regioni
metropolitane.
Circ. CDE n° 97-02 du 7.2.97 (BOTR n° 97-6).
La globalizzazione dei fondi deve permettere di elaborare:
- un approccio per obiettivi centrato sui pubblici con difficoltà di inserimento lavorativo (persone in cerca di occupazione da più di due anni, giovani in cerca di lavoro, beneficiari de RMI), con obiettivi di risultati fissati dal servizio pubblico per l'impiego
- analisi a livello locale e piani d'azione locali che portino a delle politiche locali per l'impiego
- e di rafforzare il ruolo del servizio pubblico per l'impiego e il ruolo primario dei livelli decentralizzati.
Circ. DGEFP n° 98-25 du 6.8.98 (BOMES du 20.9.98)
Circ. DGEFP n° 98-38 du 20.11.98 (BOTR n° 99-01 du 20.1.99)
Instruction du 4.1.99 (BOTR n° 99-3 du 20.2.99).
Circ. DGEFP n° 99-31 du 30.7.99 (BOTR n°99-16 du 5. 9. 99).
Misure interessate dalla globalizzazione
Il campo d'azione della globalizzazione comprende le misure che mirano all'inserimento lavorativo dei pubblici più in difficoltà:
- Contratto "emploi solidarité" (CES)
- Contratto "emploi consolidé" (CEC)
- Stage di inserimento e di formazione all'impiego (SIFE) collettivo (comprese le azioni di formazione dello stage quadro del FNE)
- SIFE individuali
- Stage di ingresso nell'impresa (SAE)
- Contratto "iniziative emploi" (CIE)
Circ. DGEFP n° 98-21 du 15.6.98 (BOTR n° 98-13 du 20.7.98).
Circ. DGEFP n° 98-38 du 20.11.98 (BOTR n° 99-01 du 20.1.99).
Circ. DGEFP n° 99-37 du 30.11.1999 (BOTR n°2000-3 du 20.2.00).
Circ. DGEFP n° 2000-02 du 6.1.00 (BOTEFP n° 2000-4 du 5.3.00).
Azioni specifiche
A livello di dipartimento e di regione, sono a disposizione dei prefetti fondi
relativi ad azioni specifiche. Sono utilizzati al fine di migliorare l'efficacia
delle misure del programma globalizzato e di favorire l'inserimento lavorativo
e il ritorno al lavoro delle persone toccate da questo programma.
Circ. DGEFP n° 2002-49 du 21.11.02 (BOTEFP n° 2003-01 du 20.1.00).
Azioni specifiche nazionali
A livello nazionale sono stanziati dei finanziamenti mirati a linee d'azione
specifiche per misure nell'ambito del contratto Stato-regione.
La voce azioni specifiche finanzia inoltre una parte degli aiuti alla ripresa
dell'attività lavorativa da parte delle donne (ARAF), cofinanziata dal FSE. I
fondi sono versati direttamente all'ANPE che ha il compito di realizzare questo
dispositivo.
Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003/18 du 29.2.04).
Programma regionale per promuovere e valutare la realizzazione del programma territoriale
Questi fondi danno ai DRTEFP un vero e proprio strumento di promozione, di
vigilanza e di capitalizzazione delle esperienze dipartimentali. Questo
programma può servire, in particolar modo, a finanziare degli studi di
fattibilità, di appoggio o di valutazione di azioni locali.
Note de service DGEFP n° 2000-08 du 8.3.2000 (BOTEFP n° 2000/9 du
20.5.00).
Il programma regionale deve permettere di rafforzare le azioni:
- di fattibilità, di animazione e di valutazione dell'efficacia del programma;
- di animazione e strutturazione di reti di partenariato
Il programma regionale può inoltre essere lo strumento, se necessario, per realizzare, a livello interdipartimentale o regionale, delle azioni di accompagnamento, di sostegno o di appoggio alla ricerca di un'occupazione.
Circ. DGEFP n° 2002-49 du 21.11.02 (BOTEFP n° 2003/01 du 20.1.00).
Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003/18 du 29.2.04).
Programma dipartimentale per l'accompagnamento dei beneficiari delle misure
Grazie a questi finanziamenti si sviluppano
- azioni di sostegno alla ricerca di occupazione al termine di un SIFE collettivo;
- reti di partenariato;
- azioni di accompagnamento dei CEC e dei CES;
- azioni di ricerca e di analisi che mirino a promuovere le pari opportunità e a lottare contro ogni tipo di discriminazione
- altre azioni adattate al contesto locale.
Circ. DGEFP n° 2002-49 du 21.11.02 (BOTEFP n° 2003/01 du 20.1.00).
Circ. DGEFP n° 2003-30 du 5.12.03 (BOTEFP n° 2003/18 du 29.2.04).
Dispositivo regionale di accompagnamento all'impiego
CARED (Contratto d'aiuto e di ritorno ad un'occupazione stabile)
Il CARED fa parte di una delle venti misure del Piano regionale per l'occupazione, adottato nel novembre 2004. Questa misura, adattabile alla realtà del territorio, ha per obiettivo di favorire l'accesso dei pubblici in difficoltà a posti di lavoro attraverso un inserimento stabile e duraturo. L'esecutivo regionale prevede la conclusione di 25.000 CARED, di cui 3000 nel 2005.
Il CARED è rivolto agli abitanti della Regione Rhône-Alpes, giovani e adulti che trovano difficoltà a trovare un'occupazione stabile per mancanza di competenze o di una qualifica sufficiente o non riconosciuta, per handicap fisico, o fattori di esclusione o di discriminazione di qualsiasi tipo. I beneficiari devono essere orientati verso tale dispositivo da una struttura di accoglienza: PAIO, ANPE, SOP-AFPA, MIFE, CIFF-CIDF, CAP Emploi, etc. Essi potranno avere un accompagnamento specifico all'interno di un'impresa.
Le strutture coinvolte sono le imprese, le organizzazioni che si muovono in ambito dell'economia sociale e solidale, i sindacati, i gruppi datoriali e gli organismi di formazione (già convenzionati dalla Regione) che, attraverso un partenariato forte con una rete di imprese dovrebbero garantire delle assunzioni al termine delle loro azioni. Tutte queste strutture potranno firmare una convenzione di cooperazione con la Regione al fine di assumere le persone iscritte in un CARED.
Descrizione del dispositivo
Il CARED ha per obiettivo di agevolare l'incontro domanda/offerta e di permettere l'accesso e l'inserimento stabile nei posti di lavoro disponibili.
Natura dei contratti di lavoro
I contratti proposti riguarderanno in primo luogo quegli impieghi considerati difficili (a bassa remunerazione e condizioni difficili di lavoro). Sono permesse delle eccezioni alla regola, previa autorizzazione dei servizi della Regione, nel momento in cui il responsabile della misura considera che l'impiego identificato dovrebbe garantire l'inserimento stabile della persona.
Questi contratti possono essere a tempo pieno o, eccezionalmente, quando la situazione dei candidati lo giustifichi, anche a tempo parziale. (25 ore minimo).
Essi dovranno rispondere alle seguenti condizioni:
- In primo luogo, i contratti a durata indeterminata (CDI)
- In casi specifici e giustificati dalla situazione dei candidati, i contratti a durata determinata (CDD) di durata superiore o pari a sei mesi
- I contratti di "professionalisation", i contratti di apprendistato, i contratti giovani in impresa;
- I contratti "d'Insertion Revenu Minimum d'Activité (CI-RMA)
- Il contratto "Initiative Emploi"
Risorse stanziate
Il CARED promuove e organizza l'insieme dei dispositivi e delle misure
regionali, senza distinzione di pubblici, in materia di occupazione e di
formazione continua.
Esso poggia su un'azione di formazione e/o d'accompagnamento (bilanci,
validazione di progetti, azioni di formazione qualificante e pre-qualifica,
VAE...) al fine di favorire l'incontro domanda offerta, nell'ottica di una
prospettiva di un impiego stabile.
La contrattualistica
Il CARED è oggetto di un impegno contrattuale, reso operativo da una convenzione di cooperazione tra la Regione e le imprese o categorie professionali da una parte, o da una clausola aggiuntiva al contratto di formazione per gli organismi di formazione già titolari di un mercato che garantisca un ingresso ad un impiego stabile.
Per saperne di più
le dossier de présentation d'un projet CARED
Fonte: Conseil Régional - Direction de l'Emploi, de la Formation Continue et
de l'Egalité Professionnelle
http://www.cr-rhone-alpes.fr