Il panorama europeo
Il tema della riorganizzazione dell'assetto istituzionale e dei metodi di gestione dei Servizi pubblici per l'impiego è stato affrontato in diversi Paesi, europei e non, a partire dagli anni '90.
A livello internazionale il VI Rapporto elaborato nella 81esima Conferenza internazionale del lavoro del 1994, divenuta base giuridica della Convenzione OIL n. 181 del 1997, suggerisce l'adozione di un sistema di compresenza pubblico-privato capace di generare un processo virtuoso.
La Comunità Europea ha colto l'interesse generale in materia, e ha dato avvio, con il trattato di Amsterdam, alla "strategia coordinata per l'occupazione", riconoscendo un ruolo fondamentale agli SPI nell'ambito della nuova strategia di lotta alla disoccupazione, e richiedendo l'allineamento dei Paesi membri. Le riforme di adeguamento hanno riguardato due settori principali d'intervento:
- l'ampliamento del mercato ai privati, mediante il superamento del monopolio pubblico,
- la ristrutturazione delle forme di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni, basata sul decentramento e sul servizio orientato al cliente.
La riforma in Italia
La L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede il "conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa". Tra le funzioni che lo Stato delega alle Regioni vi sono quelle in tema di mercato del lavoro, per unificare a livello regionale l'orientamento, la formazione e il collocamento, organizzando un servizio pubblico che possa concretamente occuparsi della tutela del lavoratore nell'affrontare il mercato del lavoro. Le funzioni di gestione attiva del mercato del lavoro vengono delegate alle Regioni, e da queste alle Province e ad altri Enti locali, in base al principio di sussidiarietà, con il fine prioritario di rendere più flessibili i servizi.
A seguito della legge delega, è stato approvato il D.lgs 23 dicembre 1997 n. 469, ("Decreto Montecchi"), che prevede il conferimento alle Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche del lavoro, prima gestiti dal Ministero del Lavoro, e stabilisce i criteri a cui le Regioni dovranno attenersi per riorganizzare il sistema per l'impiego, le nuove funzioni e i nuovi organismi strumentali. Lo Stato si riserva un ruolo generale di indirizzo, promozione, coordinamento e vigilanza.
L'obiettivo è l'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative, riconoscendo ampie competenze a Regioni, Province ed Enti locali. Alle Regioni spetta il ruolo di legislazione, di organizzazione amministrativa, di programmazione, di valutazione e di controllo dei servizi per l'impiego, mentre alle Province quello di erogazione dei servizi sul territorio e quello di raccordo con gli altri Enti locali.
L'art. 4 prevede la sostituzione degli esistenti uffici periferici facenti capo al Ministero del lavoro con una struttura piramidale basata su quattro distinti livelli, rappresentati da:
- una Commissione regionale permanente tripartita di concertazione,
- un Organismo istituzionale permanente con funzione di integrazione,
- un Ente pubblico regionale a supporto delle politiche attive del lavoro,
- i Centri per l'impiego.

fonte APL Area Studi e Ricerche
I CPI costituiscono il livello provinciale dell'erogazione dei servizi per
l'impiego e il Decreto li indica quale strumento principale per realizzare il
principio d'integrazione.
Spetta ai CPI svolgere le funzioni:
- connesse alle procedure di collocamento;
- relative alle politiche attive del lavoro;
- connesse alla creazione di nuova impresa;
- relative all'inserimento lavorativo;
- in materia di orientamento professionale;
- relative all'informazione per l'incontro tra domanda e offerta
Vengono indicate le funzioni e i compiti di questi organismi, ma non le modalità operative ed organizzative, delegate alla legislazione regionale, secondo il principio che una gestione efficace ed efficiente del mercato del lavoro debba considerare le esigenze di ogni realtà regionale e provinciale. A tal fine la normativa obbliga a considerare le dinamiche sociali specifiche di funzioni dei CPI ogni territorio, e promuove l'interazione tra soggetti istituzionali, Enti locali e soggetti privati, sia nella fase di programmazione che nella fase di gestione dei servizi per l'impiego.
Con il D.lgs. 469/97 cade inoltre il monopolio statale in tema di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, a completamento del percorso iniziato con la L. 196/97 che introduce il lavoro interinale, in quanto viene riconosciuta la possibilità per i soggetti privati in possesso di specifici requisiti, di aprire uffici di collocamento. Si configura in tal modo un sistema "misto" in cui strutture pubbliche e strutture private competono per garantire un servizio più efficiente, sul modello prefigurato dall'OIL.

fonte APL - Area Studi e Ricerche
I nuovi servizi per l'impiego sono tenuti a sostenere adeguatamente i compiti previsti dalla L. n. 68/99, che ridefinisce il collocamento obbligatorio introducendo la definizione di collocamento mirato come "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive".
Per quanto concerne il collocamento ordinario dei lavoratori, il DPR n.442 del luglio 2000 provvede alla ridefinizione dei servizi alle persone in cerca di lavoro erogati dai Centri per l'Impiego e stabilisce le procedure che devono essere osservate nell'erogazione del servizio. Il provvedimento mira a ridurre i carichi di lavoro degli uffici e le procedure operative, per realizzare una gestione più efficace ed efficiente del nuovo sistema di funzioni previste dalla riforma. In particolare introduce due nuovi strumenti operativi: un elenco anagrafico, che contenga, per ogni lavoratore iscritto, tutti i dati relativi alla residenza e al domicilio, al nucleo familiare, al titolo di studio, allo stato occupazionale e all'eventuale appartenenza a categorie protette, e la scheda professionale, che presenta informazioni relative alle esperienze formative e professionali, alla disponibilità del lavoratore e alla certificazione delle competenze professionali.
Il D.lgs. n. 181/2000 completa il quadro normativo relativo alla riforma dei servizi per l'impiego, attuando la delega contenuta nel cosiddetto "Collegato Lavoro" (L. 144/99) che dispone i criteri per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
domanda-offerta
Il Decreto individua i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro e detta i criteri di indirizzo. Il decreto ridefinisce lo stato di disoccupazione, come la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa, vincolando a tale condizione il diritto di usufruire dei servizi e delle agevolazioni previste. Viene a cadere quindi la vecchia concezione del disoccupato come semplice iscritto alle liste di collocamento, ponendo l'accento sulla sua effettiva disponibilità al lavoro e sul ruolo propositivo che devono avere i servizi per l'impiego.
| NAZIONALI |
|
|---|---|
| REGIONALI |
|
| PROVINCIALI |
|
| LOCALI E COMUNALI |
|
Dal decentramento all'innovazione dei servizi
Il processo di cambiamento avviato non ha semplicemente trasformato l'assetto
delle competenze e quello organizzativo, ma ha portato nuova cultura, quella
del servizio, che ha investito tutti i fattori coinvolti: risorse, strumenti, processi
e ruoli.
Si è aperta una nuova fase per tutti gli attori politici e istituzionali, e, in
particolare per la Pubblica Amministrazione: il soggetto pubblico si trova
infatti ad operare nel contesto di una rete di molteplici attori che offrono servizi
per l'impiego, in una logica di concorrenza, sconosciuta fino a poco tempo fa,
in situazione di monopolio. Parallelamente si sono aperti per l'operatore
pubblico nuovi spazi di azione, di ricostruzione, attivazione, pianificazione dei
processi, coordinamento e governance della rete. Attività non autoritative, ma
di monitoraggio e di garanzia del corretto funzionamento dell'intero sistema.
Lo Stato riuscirà a mantenere un ruolo forte nel mercato del lavoro nella
misura in cui saprà rinnovarsi e adeguarsi al nuovo sistema, in particolare è suo
compito assicurare a tutti i cittadini indiscriminatamente un uguale accesso ai
servizi.
Tra i vari cambiamenti innescati dalla riforma, tre punti di maggior rilievo, intorno ai quali ruotano tutti gli altri:
- l'integrazione delle diverse funzioni,
- l'orientamento al cliente,
- il ruolo del sistema informativo su cui si regge l'incontro tra domanda e offerta.
L'integrazione, sia istituzionale che operativa, dei soggetti, delle strutture, delle risorse e dei servizi, è un fattore assolutamente strategico per ragioni di efficienza, di efficacia e di qualità delle risposte alle esigenze dei clienti. L'integrazione tra i diversi strumenti di intervento e tra i diversi tipi di servizi erogabili costituisce una condizione essenziale ai fini di un risultato "di qualità".
L'orientamento al cliente è un salto culturale che l'operatore pubblico deve necessariamente fare, perché il "collocatore" non può più essere il soggetto che effettua verifiche burocratiche, ma colui che collabora attivamente alla soluzione dei problemi che gli utenti (cittadini e imprese) sottopongono al suo esame.
A tal fine la formazione del personale risulta cruciale poiché il sistema di offerta dei servizi coincide, di fatto, con i soggetti che li erogano. Non solo: in un futuro ormai prossimo, oltre agli interventi formativi, sarà necessario progettare e sviluppare il sistema professionale degli operatori dei servizi per l'impiego in tutte le sue dimensioni.
Infine, le informazioni sono il veicolo fondamentale degli scambi che si attuano nel mercato del lavoro: una loro gestione razionale ed efficiente, poggiata su un uso adeguato delle tecnologie informatiche, genera ricadute immediate e dirette sui risultati.
Le nuove tecnologie informatiche e telematiche, producendo una semplificazione delle procedure, migliorano gli standard lavorativi e contemporaneamente liberano risorse preziose per i servizi di front-office.
Il sistema regionale per l'impiego in Piemonte
La Regione Piemonte ha ridefinito il sistema regionale per l'impiego con la L.R. 14 dicembre, n. 41/98 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro".
Alle Province vengono affidate le funzioni di gestione ed erogazione dei
servizi sulle politiche attive del lavoro, esclusi i compiti in cui è richiesto un
esercizio unitario a livello regionale: programmazione, indirizzo,
coordinamento e valutazione.
Le Province hanno inoltre la possibilità di indicare nuovi servizi erogabili di
tipo informativo e orientativo, rivolti ai disoccupati e alle imprese interessate.
Il provvedimento regionale provvede poi a definire la struttura istituzionale,
secondo il modello stabilito dal Decreto Montecchi (D.lgs 469/97).
Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale. La Commissione è composta da 6 membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, altrettanti componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale e il Consigliere di parità. La presidenza spetta al Presidente della Giunta o all'assessore da lui delegato.
Per favorire l'integrazione tra le politiche formative e del lavoro e i relativi servizi viene istituito il Comitato per il lavoro e la formazione professionale. I membri, massimo 18, rappresentano la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione e formula proposte.
A sostegno della realizzazione operativa dei servizi per l'impiego, nasce il
nuovo Ente Strumentale della Regione, l'Agenzia Piemonte Lavoro, per
favorire l'integrazione tra le varie strutture ed assicurare innovazione e
sperimentazione.
Le sue funzioni principali sono il supporto alla programmazione, la gestione, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali del lavoro, l'assistenza
tecnica a Province, Comuni e Comunità Montane e l'integrazione tra il S.I.L. e
il sistema informativo regionale per il lavoro. Spetta inoltre all'Agenzia
proporre alla Giunta regionale gli standard qualitativi dei nuovi servizi.
Per realizzare le direttive stabilite nella L. n. 68/99 la Regione Piemonte ha emanato inoltre la L.R. 51/2000 che rinnova le procedure del collocamento obbligatorio.
Tra le funzioni dei Centri per l'Impiego la legge regionale prevede la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa per i soggetti svantaggiati, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Viene istituito a tale fine un Comitato tecnico per l'occupazione dei disabili, costituito da esperti in materia di inabilità al lavoro, e istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili la cui gestione è stata affidata all'Agenzia Piemonte Lavoro.
Il sistema degli SpI in Piemonte - Competenze
| LIVELLO | Regionale | Provinciale | ||
|---|---|---|---|---|
| SOGGETTO | Regione Piemonte | Agenzia Piemonte Lavoro | Province | Centri per l'Impiego (30) |
| COMPETENZE | programmazione indirizzo coordinamento definizione standard minimi |
supporto programmazione monitoraggio, valutazione politiche proposta standard di servizio |
gestione e organizzazione dei CPI convenzionamento con soggetti terzi pubbl/priv assegnazione risorse |
erogazione dei servizi: informazione accoglienza orientamento preselezione incontro D/O |
Il "Master Plan dei Servizi per l'Impiego della Regione Piemonte" definisce il sistema dei servizi, le modalità organizzative, i target a cui rivolgersi.
Il sistema dei servizi per l'impiego in Piemonte: Schema organizzativo

Fonte: Master plan dei servizi per l'impiego della Regione Piemonte, FSE Obiettivo 3, 2000-2006
La "Riforma Biagi" e il sistema misto pubblico-privato
La L. 30/2003 (cosiddetta Riforma Biagi), e il D.lgs 276/03 che l'ha resa
operativa, ha definito l'assetto attuale della rete dei servizi per il lavoro: un
sistema aperto in cui agiranno strutture pubbliche, private e del privato sociale.
Si delinea un mercato del lavoro nel quale operatori pubblici e altri operatori
privati autorizzati per legge dallo Stato svolgono la propria attività in un
regime di competizione e concorrenza.
Le Regioni sono tenute ad implementare un sistema di accreditamento che
consenta alle Agenzie di operare in ambito regionale e partecipare alla rete dei
servizi per l'impiego.
Sistema misto di collocamento
| Soggetto che autorizza | Soggetto che viene autorizzato | Attività autorizzata |
|---|---|---|
| STATO art. 4 D.lgs. 276/03 | Agenzie per il Lavoro | 1. Somministrazione di lavoro generaliste 2. Somministrazione di lavoro specialistiche 3. intermediazione 4. ricerca/selezione del personale 5. supporto alla ricollocazione del personale |
| STATO art. 6 D.lgs. 276/03 | ALTRI SOGGETTI (Ordine Nazionale dei Consulenti, Associazioni dei datori di lavoro, Enti Bilaterali...) | 3. intermediazione 4. ricerca/selezione del personale 5. supporto alla ricollocazione del personale |
| REGIONE art. 6 D.lgs. 276/03 | ALTRI SOGGETTI Comune Scuole pubbliche e parificate Camere di Commercio | 3. intermediazione 4. ricerca/selezione del personale 5. supporto alla ricollocazione del personale |
| STATO art. 6 D.lgs. 276/03 | ALTRI SOGGETTI Università pubbliche e private Fondazioni universitarie | 3. intermediazione 4. ricerca/selezione del personale 5. supporto alla ricollocazione del personale |
| SOGGETTI AUTORIZZATI | AGENZIE PER IL LAVORO | ALTRI SOGGETTI |
|---|---|---|
| Denominazione | Agenzie generaliste Agenzie specialistiche:
|
a. Università pubbl. e priv. b. Comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di 2° grado, statali e paritarie c. associazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie di CCNL, enti bilaterali d. fondazioni o soggetti costituiti dall'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro. |
| Autorizzazioni |
|
a. autorizzazione per legge b. autorizzazione regionale c. autorizzazione nazionale |
| Requisiti |
|
|
| Attività consentite | generaliste: somministrazione di manodopera a tempo determinato e indeterminato specialiste: somministrazione a tempo determinato e indeterminato esclusivamente per le attività specifiche |
Attività di intermediazione |
I soggetti autorizzati e i soggetti pubblici devono essere collegati in una rete
che costituisca la borsa nazionale continua del lavoro (quello che nelle
precedenti leggi era indicato come SIL).
Si tratta di un sistema informativo, basato su una rete di nodi regionali,
accessibile tramite internet, finalizzato a rendere trasparente il mercato del
lavoro e a favorire il libero incontro tra domanda e offerta di lavoro, aperto a:
- cittadini in cerca di impiego che vogliano candidarsi o visualizzare le offerte di lavoro,
- imprese o datori di lavoro che vogliano pubblicare le proprie ricerche di personale
- operatori pubblici o privati autorizzati, che hanno l'obbligo di rendere pubblici i dati acquisiti.
Si persegue dunque una integrazione, a livello nazionale con il fine di integrare i sistemi regionali, e, a livello regionale, con il fine di integrare i soggetti pubblici e quelli privati e uniformare gli standard di servizio.
Attualmente le Regioni stanno costituendo i sistemi regionali che comporranno quello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fissato gli standard tecnici e i meccanismi di scambio.
In Piemonte è già attivo il nucleo regionale del progetto Borsa Continua
Nazionale del Lavoro, disponibile on line per tutti i cittadini in cerca di lavoro
e per chi lo offre (aziende, operatori pubblici e privati):
www.regione.piemonte.it/piemontelavoro/borsalavoro
Lavoratori svantaggiati
Il regolamento CEE n. 2204/2002 ha definito il nuovo concetto di lavoratore svantaggiato, definendo quali categorie non in grado di inserirsi nel mercato del lavoro senza specifica assistenza:
- giovane con meno di 25 anni che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
- lavoratore migrante
- persone appartenenti ad una minoranza etnica
- persone che desiderino intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare
- persone adulte che vivano sole con uno o più figli a carico
- persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
- persone di più di 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
- disoccupati di lungo periodo, cioè senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni
- persona riconosciuta come affetta da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale
- donna di un'area geografica con particolari problemi di disoccupazione e di disoccupazione femminile
- lavoratore disabile, cioè qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico. riferimenti comuni le fasce deboli
Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di questi/e lavoratori/trici svantaggiati/e, il Dlgs 276/03 prevede misure specifiche, che consentono:
- alle Agenzie di somministrazione autorizzate, di stipulare convenzioni con gli operatori pubblici (Comuni, Province, Regioni); operando in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, e solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
- alle aziende che affidano commesse a cooperative sociali nelle quali sono occupati lavoratori/trici svantaggiati, di ottenere incentivi.
Le cooperative sociali che occupano lavoratori svantaggiati sono, infatti, agevolate grazie a un sistema di convenzioni quadro che incentiva le imprese ad assegnare loro commesse di lavoro. Tali convenzioni vengono stipulate da:
- servizi per l'impiego
- associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di tipo B e dei consorzi di cooperative
Le imprese che aderiscono alle convenzioni quadro e forniscono lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori disabili possono assolvere in questo modo l'obbligo di riserva: l'obbligo di destinare una parte dei posti di lavoro alle persone iscritte al collocamento obbligatorio (L 68/99) secondo il calcolo previsto al punto 3 art.14 Dlgs 276/03.
Si segnala inoltre che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 23
ottobre 2004 al comma 3 individua "Italia Lavoro" come agenzia tecnica
strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preposta alla
stipula delle convenzioni sopra citate.
In data 3 novembre 2004 è stato, inoltre, firmato un protocollo d'intesa tra
Italia Lavoro, l'Agenzia Tecnica del Ministero del Welfare, e le
associazioni di categoria delle agenzie di somministrazione (ex agenzie di
lavoro temporaneo) AILT, APLA, CONFINTERIM, per il reinserimento
nel mercato del lavoro delle categorie più deboli del mercato.
In base all'accordo le parti si impegneranno:
- Le associazioni di categoria - nella sensibilizzazione dei loro associati
- Italia Lavoro - nella stipula delle convenzioni tra enti locali e Regioni con le agenzie di somministrazione, nonchè ad avviare un tavolo tecnico con INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per identificare le modalità di accesso agli incentivi previsti dall'art. 13.
Oltre a queste misure specifiche, i lavoratori svantaggiati possono beneficiare anche del nuovo contratto di inserimento.
Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro
Nella Regione Piemonte la L.R. n.28 del 1993 favorisce l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.
Ad imprese private ed enti pubblici economici (che non abbiano effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti e non abbiano in corso misure di Cassa integrazione) vengono riconosciuti incentivi per l'assunzione di disoccupati ultracinquantenni, ex detenuti, detenuti (in determinate condizioni), tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti. La gestione degli incentivi è stata affidata all'Agenzia Piemonte Lavoro.
www.agenziapiemontelavoro.net/lr2893.htm
Dati sul mercato del lavoro nella Regione Piemonte
L'Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte è stato istituito con L.R. n.1/1983, con il compito di svolgere un'attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro ed alla formazione professionali piemontesi: i risultati di tali attività sono a disposizione di tutti gli operatori pubblici e privati della regione, al fine di fornire il supporto conoscitivo necessario alle politiche del lavoro e della formazione.
L'utente può accedere direttamente ai lavori di analisi più recenti prodotti dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro e ad un compendio delle principali informazioni disponibili in materia di lavoro, tempestivamente aggiornate e articolate su scala territoriale.
Vedasi anche:
http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/studi_statisti/quadro_reg_naz.htm
Prime analisi sui dati del mercato del lavoro piemontese nel 2004