Servizi per l’Impiego, Lavoro, Istruzione e Formazione
in Italia

Il sistema dei Servizi per l'impiego

Il panorama europeo

Il tema della riorganizzazione dell'assetto istituzionale e dei metodi di gestione dei Servizi pubblici per l'impiego è stato affrontato in diversi Paesi, europei e non, a partire dagli anni '90.

A livello internazionale il VI Rapporto elaborato nella 81esima Conferenza internazionale del lavoro del 1994, divenuta base giuridica della Convenzione OIL n. 181 del 1997, suggerisce l'adozione di un sistema di compresenza pubblico-privato capace di generare un processo virtuoso.

La Comunità Europea ha colto l'interesse generale in materia, e ha dato avvio, con il trattato di Amsterdam, alla "strategia coordinata per l'occupazione", riconoscendo un ruolo fondamentale agli SPI nell'ambito della nuova strategia di lotta alla disoccupazione, e richiedendo l'allineamento dei Paesi membri. Le riforme di adeguamento hanno riguardato due settori principali d'intervento:

strategia europea per l'occupazione
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La riforma in Italia

delega alle Regioni

La L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede il "conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa". Tra le funzioni che lo Stato delega alle Regioni vi sono quelle in tema di mercato del lavoro, per unificare a livello regionale l'orientamento, la formazione e il collocamento, organizzando un servizio pubblico che possa concretamente occuparsi della tutela del lavoratore nell'affrontare il mercato del lavoro. Le funzioni di gestione attiva del mercato del lavoro vengono delegate alle Regioni, e da queste alle Province e ad altri Enti locali, in base al principio di sussidiarietà, con il fine prioritario di rendere più flessibili i servizi.

A seguito della legge delega, è stato approvato il D.lgs 23 dicembre 1997 n. 469, ("Decreto Montecchi"), che prevede il conferimento alle Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche del lavoro, prima gestiti dal Ministero del Lavoro, e stabilisce i criteri a cui le Regioni dovranno attenersi per riorganizzare il sistema per l'impiego, le nuove funzioni e i nuovi organismi strumentali. Lo Stato si riserva un ruolo generale di indirizzo, promozione, coordinamento e vigilanza.

L'obiettivo è l'integrazione tra servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative, riconoscendo ampie competenze a Regioni, Province ed Enti locali. Alle Regioni spetta il ruolo di legislazione, di organizzazione amministrativa, di programmazione, di valutazione e di controllo dei servizi per l'impiego, mentre alle Province quello di erogazione dei servizi sul territorio e quello di raccordo con gli altri Enti locali.

L'art. 4 prevede la sostituzione degli esistenti uffici periferici facenti capo al Ministero del lavoro con una struttura piramidale basata su quattro distinti livelli, rappresentati da:

  1. una Commissione regionale permanente tripartita di concertazione,
  2. un Organismo istituzionale permanente con funzione di integrazione,
  3. un Ente pubblico regionale a supporto delle politiche attive del lavoro,
  4. i Centri per l'impiego.
Evoluzione normativa dei servizi per l'impegno

fonte APL Area Studi e Ricerche

funzioni dei CPI

I CPI costituiscono il livello provinciale dell'erogazione dei servizi per l'impiego e il Decreto li indica quale strumento principale per realizzare il principio d'integrazione.
Spetta ai CPI svolgere le funzioni:

Vengono indicate le funzioni e i compiti di questi organismi, ma non le modalità operative ed organizzative, delegate alla legislazione regionale, secondo il principio che una gestione efficace ed efficiente del mercato del lavoro debba considerare le esigenze di ogni realtà regionale e provinciale. A tal fine la normativa obbliga a considerare le dinamiche sociali specifiche di funzioni dei CPI ogni territorio, e promuove l'interazione tra soggetti istituzionali, Enti locali e soggetti privati, sia nella fase di programmazione che nella fase di gestione dei servizi per l'impiego.

collocamento

Con il D.lgs. 469/97 cade inoltre il monopolio statale in tema di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, a completamento del percorso iniziato con la L. 196/97 che introduce il lavoro interinale, in quanto viene riconosciuta la possibilità per i soggetti privati in possesso di specifici requisiti, di aprire uffici di collocamento. Si configura in tal modo un sistema "misto" in cui strutture pubbliche e strutture private competono per garantire un servizio più efficiente, sul modello prefigurato dall'OIL.

Collocamento

fonte APL - Area Studi e Ricerche

I nuovi servizi per l'impiego sono tenuti a sostenere adeguatamente i compiti previsti dalla L. n. 68/99, che ridefinisce il collocamento obbligatorio introducendo la definizione di collocamento mirato come "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive".

Per quanto concerne il collocamento ordinario dei lavoratori, il DPR n.442 del luglio 2000 provvede alla ridefinizione dei servizi alle persone in cerca di lavoro erogati dai Centri per l'Impiego e stabilisce le procedure che devono essere osservate nell'erogazione del servizio. Il provvedimento mira a ridurre i carichi di lavoro degli uffici e le procedure operative, per realizzare una gestione più efficace ed efficiente del nuovo sistema di funzioni previste dalla riforma. In particolare introduce due nuovi strumenti operativi: un elenco anagrafico, che contenga, per ogni lavoratore iscritto, tutti i dati relativi alla residenza e al domicilio, al nucleo familiare, al titolo di studio, allo stato occupazionale e all'eventuale appartenenza a categorie protette, e la scheda professionale, che presenta informazioni relative alle esperienze formative e professionali, alla disponibilità del lavoratore e alla certificazione delle competenze professionali.

Il D.lgs. n. 181/2000 completa il quadro normativo relativo alla riforma dei servizi per l'impiego, attuando la delega contenuta nel cosiddetto "Collegato Lavoro" (L. 144/99) che dispone i criteri per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

incontro
domanda-offerta

Il Decreto individua i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro e detta i criteri di indirizzo. Il decreto ridefinisce lo stato di disoccupazione, come la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa, vincolando a tale condizione il diritto di usufruire dei servizi e delle agevolazioni previste. Viene a cadere quindi la vecchia concezione del disoccupato come semplice iscritto alle liste di collocamento, ponendo l'accento sulla sua effettiva disponibilità al lavoro e sul ruolo propositivo che devono avere i servizi per l'impiego.

Il sistema delle competenze in materia di servizi per l'impiego in Italia
NAZIONALI
  • indirizzo
  • promozione;
  • coordinamento;
  • conduzione SIL;
  • valutazione efficacia politiche del lavoro.
REGIONALI
  • funzioni di indirizzo relative al collocamento;
  • concertazione regionale e relativo coordinamento;
  • programmazione;
  • promozione lavoro autonomo e nuova impresa;
  • promozione iniziative di collocamento per fasce deboli;
  • affiancamento al Ministero per iniziative in materia di gestione delle eccedenze, raccordo delle funzioni, politiche attive e monitoraggio.
PROVINCIALI
  • gestione servizi di collocamento e preselezione attraverso i CPI;
  • promozione di iniziative e di interventi attivi, in relazione con la concertazione e la programmazione territoriale con particolare riferimento ad iniziative integrate di orientamento e formazione.
LOCALI E COMUNALI
  • avvio e gestione di servizi integrati in connessione con i CPI;
  • iniziative di orientamento e promozione.
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Dal decentramento all'innovazione dei servizi

Il processo di cambiamento avviato non ha semplicemente trasformato l'assetto delle competenze e quello organizzativo, ma ha portato nuova cultura, quella del servizio, che ha investito tutti i fattori coinvolti: risorse, strumenti, processi e ruoli.
Si è aperta una nuova fase per tutti gli attori politici e istituzionali, e, in particolare per la Pubblica Amministrazione: il soggetto pubblico si trova infatti ad operare nel contesto di una rete di molteplici attori che offrono servizi per l'impiego, in una logica di concorrenza, sconosciuta fino a poco tempo fa, in situazione di monopolio. Parallelamente si sono aperti per l'operatore pubblico nuovi spazi di azione, di ricostruzione, attivazione, pianificazione dei processi, coordinamento e governance della rete. Attività non autoritative, ma di monitoraggio e di garanzia del corretto funzionamento dell'intero sistema. Lo Stato riuscirà a mantenere un ruolo forte nel mercato del lavoro nella misura in cui saprà rinnovarsi e adeguarsi al nuovo sistema, in particolare è suo compito assicurare a tutti i cittadini indiscriminatamente un uguale accesso ai servizi.

Tra i vari cambiamenti innescati dalla riforma, tre punti di maggior rilievo, intorno ai quali ruotano tutti gli altri:

una nuova cultura dei servizi

L'integrazione, sia istituzionale che operativa, dei soggetti, delle strutture, delle risorse e dei servizi, è un fattore assolutamente strategico per ragioni di efficienza, di efficacia e di qualità delle risposte alle esigenze dei clienti. L'integrazione tra i diversi strumenti di intervento e tra i diversi tipi di servizi erogabili costituisce una condizione essenziale ai fini di un risultato "di qualità".

L'orientamento al cliente è un salto culturale che l'operatore pubblico deve necessariamente fare, perché il "collocatore" non può più essere il soggetto che effettua verifiche burocratiche, ma colui che collabora attivamente alla soluzione dei problemi che gli utenti (cittadini e imprese) sottopongono al suo esame.

A tal fine la formazione del personale risulta cruciale poiché il sistema di offerta dei servizi coincide, di fatto, con i soggetti che li erogano. Non solo: in un futuro ormai prossimo, oltre agli interventi formativi, sarà necessario progettare e sviluppare il sistema professionale degli operatori dei servizi per l'impiego in tutte le sue dimensioni.

Infine, le informazioni sono il veicolo fondamentale degli scambi che si attuano nel mercato del lavoro: una loro gestione razionale ed efficiente, poggiata su un uso adeguato delle tecnologie informatiche, genera ricadute immediate e dirette sui risultati.

Le nuove tecnologie informatiche e telematiche, producendo una semplificazione delle procedure, migliorano gli standard lavorativi e contemporaneamente liberano risorse preziose per i servizi di front-office.

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Il sistema regionale per l'impiego in Piemonte

La Regione Piemonte ha ridefinito il sistema regionale per l'impiego con la L.R. 14 dicembre, n. 41/98 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro".

Alle Province vengono affidate le funzioni di gestione ed erogazione dei servizi sulle politiche attive del lavoro, esclusi i compiti in cui è richiesto un esercizio unitario a livello regionale: programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione.
Le Province hanno inoltre la possibilità di indicare nuovi servizi erogabili di tipo informativo e orientativo, rivolti ai disoccupati e alle imprese interessate. Il provvedimento regionale provvede poi a definire la struttura istituzionale, secondo il modello stabilito dal Decreto Montecchi (D.lgs 469/97).

struttura organizzativa

Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale. La Commissione è composta da 6 membri effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, altrettanti componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale e il Consigliere di parità. La presidenza spetta al Presidente della Giunta o all'assessore da lui delegato.

Per favorire l'integrazione tra le politiche formative e del lavoro e i relativi servizi viene istituito il Comitato per il lavoro e la formazione professionale. I membri, massimo 18, rappresentano la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione e formula proposte.

A sostegno della realizzazione operativa dei servizi per l'impiego, nasce il nuovo Ente Strumentale della Regione, l'Agenzia Piemonte Lavoro, per favorire l'integrazione tra le varie strutture ed assicurare innovazione e sperimentazione.
Le sue funzioni principali sono il supporto alla programmazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali del lavoro, l'assistenza tecnica a Province, Comuni e Comunità Montane e l'integrazione tra il S.I.L. e il sistema informativo regionale per il lavoro. Spetta inoltre all'Agenzia proporre alla Giunta regionale gli standard qualitativi dei nuovi servizi.

Per realizzare le direttive stabilite nella L. n. 68/99 la Regione Piemonte ha emanato inoltre la L.R. 51/2000 che rinnova le procedure del collocamento obbligatorio.

Tra le funzioni dei Centri per l'Impiego la legge regionale prevede la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa per i soggetti svantaggiati, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Viene istituito a tale fine un Comitato tecnico per l'occupazione dei disabili, costituito da esperti in materia di inabilità al lavoro, e istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili la cui gestione è stata affidata all'Agenzia Piemonte Lavoro.

Il sistema degli SpI in Piemonte - Competenze

LIVELLO Regionale Provinciale
SOGGETTO Regione Piemonte Agenzia Piemonte Lavoro Province Centri per l'Impiego (30)
COMPETENZE programmazione
indirizzo coordinamento

definizione standard minimi
supporto programmazione

monitoraggio, valutazione politiche

proposta standard di servizio
gestione e organizzazione dei CPI

convenzionamento con soggetti terzi pubbl/priv

assegnazione risorse
erogazione dei servizi:

informazione
accoglienza
orientamento
preselezione
incontro D/O

Il "Master Plan dei Servizi per l'Impiego della Regione Piemonte" definisce il sistema dei servizi, le modalità organizzative, i target a cui rivolgersi.

 Il sistema dei servizi per l'impiego in Piemonte: Schema organizzativo

Il sistema dei servizi per l'impiego in Piemonte

Fonte: Master plan dei servizi per l'impiego della Regione Piemonte, FSE Obiettivo 3, 2000-2006 

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La "Riforma Biagi" e il sistema misto pubblico-privato

La L. 30/2003 (cosiddetta Riforma Biagi), e il D.lgs 276/03 che l'ha resa operativa, ha definito l'assetto attuale della rete dei servizi per il lavoro: un sistema aperto in cui agiranno strutture pubbliche, private e del privato sociale. Si delinea un mercato del lavoro nel quale operatori pubblici e altri operatori privati autorizzati per legge dallo Stato svolgono la propria attività in un regime di competizione e concorrenza.
Le Regioni sono tenute ad implementare un sistema di accreditamento che consenta alle Agenzie di operare in ambito regionale e partecipare alla rete dei servizi per l'impiego.

una rete di operatori

Sistema misto di collocamento

Sistema misto di collocamento
Soggetto che autorizza Soggetto che viene autorizzato Attività autorizzata
STATO art. 4 D.lgs. 276/03 Agenzie per il Lavoro 1. Somministrazione di lavoro generaliste

2. Somministrazione di lavoro specialistiche

3. intermediazione

4. ricerca/selezione del personale

5. supporto alla ricollocazione del personale
STATO art. 6 D.lgs. 276/03 ALTRI SOGGETTI (Ordine Nazionale dei Consulenti, Associazioni dei datori di lavoro, Enti Bilaterali...) 3. intermediazione

4. ricerca/selezione del personale

5. supporto alla ricollocazione del personale
REGIONE art. 6 D.lgs. 276/03 ALTRI SOGGETTI Comune Scuole pubbliche e parificate Camere di Commercio 3. intermediazione

4. ricerca/selezione del personale

5. supporto alla ricollocazione del personale
STATO art. 6 D.lgs. 276/03 ALTRI SOGGETTI Università pubbliche e private Fondazioni universitarie 3. intermediazione

4. ricerca/selezione del personale

5. supporto alla ricollocazione del personale

 

Soggetti che possono svolgere attività di intermediazione:
SOGGETTI AUTORIZZATI AGENZIE PER IL LAVORO ALTRI SOGGETTI
Denominazione Agenzie generaliste

Agenzie specialistiche:
  • di intermediazione
  • di selezione
  • per la ricollocazione del personale
a. Università pubbl. e priv.

b. Comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di 2° grado, statali e paritarie

c. associazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie di CCNL, enti bilaterali

d. fondazioni o soggetti costituiti dall'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
Autorizzazioni
  • autorizzazione della Direzione Generale del Mercato del Lavoro
  • accreditamento della Regione
a. autorizzazione per legge

b. autorizzazione regionale

c. autorizzazione nazionale
Requisiti
  • requisiti di standard di servizio
  • iscrizione all'albo nazionale
  • requisiti finanziari
  • requisiti specifici per le specialiste
  • obblighi contributivi a favore lavoratori
  • requisiti agevolati e specifici
Attività consentite generaliste: somministrazione di manodopera a tempo determinato e indeterminato

specialiste: somministrazione a tempo determinato e indeterminato esclusivamente per le attività specifiche
Attività di intermediazione

I soggetti autorizzati e i soggetti pubblici devono essere collegati in una rete che costituisca la borsa nazionale continua del lavoro (quello che nelle precedenti leggi era indicato come SIL).
Si tratta di un sistema informativo, basato su una rete di nodi regionali, accessibile tramite internet, finalizzato a rendere trasparente il mercato del lavoro e a favorire il libero incontro tra domanda e offerta di lavoro, aperto a:

Si persegue dunque una integrazione, a livello nazionale con il fine di integrare i sistemi regionali, e, a livello regionale, con il fine di integrare i soggetti pubblici e quelli privati e uniformare gli standard di servizio.

riferimenti comuni

Attualmente le Regioni stanno costituendo i sistemi regionali che comporranno quello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fissato gli standard tecnici e i meccanismi di scambio.

In Piemonte è già attivo il nucleo regionale del progetto Borsa Continua Nazionale del Lavoro, disponibile on line per tutti i cittadini in cerca di lavoro e per chi lo offre (aziende, operatori pubblici e privati):
www.regione.piemonte.it/piemontelavoro/borsalavoro

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Lavoratori svantaggiati

Il regolamento CEE n. 2204/2002 ha definito il nuovo concetto di lavoratore svantaggiato, definendo quali categorie non in grado di inserirsi nel mercato del lavoro senza specifica assistenza:

le fasce deboli

Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di questi/e lavoratori/trici svantaggiati/e, il Dlgs 276/03 prevede misure specifiche, che consentono:

sostegno disabilità

Le cooperative sociali che occupano lavoratori svantaggiati sono, infatti, agevolate grazie a un sistema di convenzioni quadro che incentiva le imprese ad assegnare loro commesse di lavoro. Tali convenzioni vengono stipulate da:

Le imprese che aderiscono alle convenzioni quadro e forniscono lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori disabili possono assolvere in questo modo l'obbligo di riserva: l'obbligo di destinare una parte dei posti di lavoro alle persone iscritte al collocamento obbligatorio (L 68/99) secondo il calcolo previsto al punto 3 art.14 Dlgs 276/03.

Si segnala inoltre che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 23 ottobre 2004 al comma 3 individua "Italia Lavoro" come agenzia tecnica strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preposta alla stipula delle convenzioni sopra citate.
In data 3 novembre 2004 è stato, inoltre, firmato un protocollo d'intesa tra Italia Lavoro, l'Agenzia Tecnica del Ministero del Welfare, e le associazioni di categoria delle agenzie di somministrazione (ex agenzie di lavoro temporaneo) AILT, APLA, CONFINTERIM, per il reinserimento nel mercato del lavoro delle categorie più deboli del mercato.

In base all'accordo le parti si impegneranno:

Oltre a queste misure specifiche, i lavoratori svantaggiati possono beneficiare anche del nuovo contratto di inserimento.

Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro

Nella Regione Piemonte la L.R. n.28 del 1993 favorisce l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra imprese/Enti pubblici economici operanti sul territorio regionale e soggetti disoccupati residenti in Piemonte appartenenti a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro.

Ad imprese private ed enti pubblici economici (che non abbiano effettuato riduzioni del personale nei 12 mesi precedenti e non abbiano in corso misure di Cassa integrazione) vengono riconosciuti incentivi per l'assunzione di disoccupati ultracinquantenni, ex detenuti, detenuti (in determinate condizioni), tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti. La gestione degli incentivi è stata affidata all'Agenzia Piemonte Lavoro.

www.agenziapiemontelavoro.net/lr2893.htm

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Dati sul mercato del lavoro nella Regione Piemonte

L'Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Regione Piemonte è stato istituito con L.R. n.1/1983, con il compito di svolgere un'attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro ed alla formazione professionali piemontesi: i risultati di tali attività sono a disposizione di tutti gli operatori pubblici e privati della regione, al fine di fornire il supporto conoscitivo necessario alle politiche del lavoro e della formazione.

L'utente può accedere direttamente ai lavori di analisi più recenti prodotti dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro e ad un compendio delle principali informazioni disponibili in materia di lavoro, tempestivamente aggiornate e articolate su scala territoriale.

Vedasi anche:

http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/studi_statisti/quadro_reg_naz.htm

Prime analisi sui dati del mercato del lavoro piemontese nel 2004

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