In Italia esiste "l'indennità di disoccupazione" che spetta unicamente a chi viene licenziato e viene corrisposta dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).
Nel seguito si riportano in dettaglio le caratteristiche e le modalità di richiesta relative alla:
- indennità di disoccupazione ordinaria
- indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
Esiste inoltre "l'indennità di mobilità" che funge da ammortizzatore sociale
nella gestione degli esuberi aziendali. Essa spetta unicamente a lavoratori/trici
licenziati da aziende che a causa di crisi, mancanza di lavoro, cessazione di
attività, chiusura uffici, avviano una procedura di mobilità per almeno 5
dipendenti.
A seguito di accordo tra le parti ed approvazione del Ministero la mobilità ha
una durata che varia in funzione rispettivamente all'età del lavoratore/trice.
- Persone con meno di 40 anni - diritto ad 1 anno di mobilità
- Persone tra 40 - 50 anni - diritto a 2 anni mobilità
- Persone over 50 - diritto a 3 anni di mobilità
Le aziende che decidessero di assumere "persone in mobilità" possono
usufruire di particolari forme di incentivazione.
(si veda anche incentivi all'occupazione-mobilità)
In Piemonte esistono Voucher per l'acquisizione di servizi alla persona utili alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fruibili dalle persone che intraprendono un percorso di orientamento, formazione, lavoro.
In Italia non esistono formule di sussidio per chi è disoccupato o inoccupato. Le politiche del lavoro hanno piuttosto orientato gli interventi a politiche di incentivazione all'occupazione.
La disoccupazione ordinaria
Tratto da fonte Inps
E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
Requisiti
L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:
- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'importo
L'indennità viene corrisposta per 180 giorni. Dal 1°gennaio 2001 può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
La domanda e decorrenza
La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione che accerti lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai Centri per l'impiego. L'indennità decorre:
- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
L'indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2005 è di € 819,62, elevato a € 985,10 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.773,19. L'indennità viene pagata mensilmente dall'Inps con un assegno.
In relazione al D.L 35 del 14.03.05 l'importo dell'indennità è stato modificato, anche se il nuovo conteggio non è ancora stato recepito dall'INPS.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
Tratto da fonte Inps
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
I requisiti
L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:
- un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni;
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).
L'importo
L'indennità giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media
giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 806,78, elevato
a € 969,66 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda
mensile superiore a € 1.745,40.
L'indennità è pagata dall'INPS con un unico assegno inviato a casa del
lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate
nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate.
La domanda
La domanda va presentata all'INPS, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni.
Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
Tratto da fonte Inps
Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:
- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale.
Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
I requisiti
Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:
- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
- l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.
L'importo
Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.
Il trattamento è pagato ogni mese dall'INPS ed è corrisposto per 90 giorni. In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.
La domanda e la decorrenza
La domanda va presentata all'INPS entro due anni dalla data del licenziamento.
Il trattamento decorre:
- dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
- ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni.
La normativa è in fase di trasformazione si consiglia per gli aggiornamenti di rifarsi direttamente al sito: www.inps.it
per saperne di più:
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(dati quantitativi da INPS- Rapporto Annuale 2003)
La Mobilità
La mobilità è uno strumento di gestione degli esuberi di manodopera e presuppone il licenziamento dei lavorator/trici.
Lavoratore/trice in mobilità è il lavoratore/trice licenziato per giustificato motivo (crisi, riduzione di personale, trasformazione o cessazione di attività di lavoro) che, in conseguenza del licenziamento, acquisisce il diritto di iscriversi alle liste di mobilità. Queste consentono di usufruire, per un periodo di tempo determinato, di particolari agevolazioni: sconti retributivi per le aziende che lo assumono e, qualora ne sussistano i requisiti, pagamento di una determinata somma, indennità di mobilità, erogata dall' INPS.
| LAVORATORI | DATORI DI LAVORO | TIPO DI RAPPORTO | INCENTIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratori in mobilità con indennità | Tutti i datori di lavoro | Assunzione a tempo indeterminato sia pieno che parziale | Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per 18 mesi. In aggiunta allo sgravio, all'impresa è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata versata al lavoratore per un periodo massimo di:
|
L. 223/91 art. 25 com. 9. L. 223/91 art. 8 com. 4 |
| Lavoratori in mobilità con indennità | Tutti i datori di lavoro | Assunzione a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi anche a tempo parziale | Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per la durata del contratto. | L. 223/91 art. 8 com. 2. |
| Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato | Lo sgravio è prolungato di ulteriori 12 mesi. In aggiunta allo sgravio, all'impresa è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità residua non percepita che sarebbe stata versata al lavoratore per un periodo massimo di:
|
Voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona
- contributo per la conciliazione tra famiglia e lavoro
E' un contributo erogato a favore di persone con difficoltà derivante dal rendere
compatibili fabbisogni formativi e/o esigenze lavorative con i vincoli di
carattere familiare, che necessitano di disporre di servizi di natura assistenziale
senza doverne sopportare totalmente la spesa.
Il voucher consiste in un rimborso delle spese sostenute per accedere ai servizi
di cura, pubblici e privati, a favore di persone in carico quali figli minori,
anziani, disabili, malati cronici e/o teminali.
Chi ne ha diritto
Possono richiedere il contributo le persone con in carico figli minori, disabili, anziani, malati cronici e/o terminali:
- disoccupate, prioritariamente donne, che hanno dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro;
- che partecipano ad attività per migliorare la propria occupabilità (programmi di accompagnamento al lavoro promossi dai Centri per l'impiego, corsi di formazione professionale, inserimento in tirocinio, ecc.)
- che vengano avviate al lavoro dipendente o assimilato
Durata
Il contributo voucher è erogabile per un periodo massimo di:
- 12 mesi nel caso di partecipazione ad attività per migliorare la propria occupabilità
- 12 mesi per inserimento lavorativo
Una persona avente diritto potrà usufruire del contributo per un periodo massimo di 24 mesi.
Ammontare del contributo
Sono rimborsabili spese per un importo massimo mensile pari ad € 1.000.
Tipologia dei servizi rimborsabili
Il contributo voucher concorre alla spesa sostenuta per l'acquisto di servizi pubblici o privati di tipo:
- educativo (asili nido, baby-parking, baby-sitting, servizi preposti nell'ambito di attività estive, pre e post scuola, centri diurni aggregativi ed educativi, ecc.)
- assistenziale (assistenza domiciliare socio-sanitaria, centri di accoglienza diurni per anziani o disabili, strutture riabilitative, attività associative, ecc.)
Come ottenere il contributo
È necessario contattare uno dei Centri per l'Impiego della Provincia di Torino per:
- verificare se si è in possesso di tutti i requisiti per ottenere il contributo
- essere supportata nella compilazione ed inoltro della documentazione necessaria di richiesta del contributo
Catalogo offerta convenzionata dei servizi
E' disponibile all'indirizzo
www.provincia.torino.it/appl_lavoro/voucher/Servizi.php
il catalogo dei servizi educativi (nido, scuola materna, trasporto, mensa
scolastica, baby parking, ecc) del tipo ammesso al rimborso e presenti sul
territorio provinciale.
Servizio di informazione - tutoraggio ed istruzione domande per l'accesso al Voucher
Il servizio è attivo presso i 13 bacini dei Centri per l'Impiego della Provincia di Torino ed ha il compito di:
- offrire tutte le informazioni utili circa l'assegnazione e rimborso del contributo;
- compilare tutta la documentazione per l'accesso al contributo;
- inoltrare le pratiche all'Ufficio competente del Servizio Lavoro della Provincia di Torino.
In allegato:
la richiesta di adesione all'iniziativa (anche scaricabile on line)
la scheda dati servizi (anche scaricabile on line)
per saperne di più:
Gli operatori impegnati nel servizio devono istruire le pratiche secondo quanto
indicato nella GUIDA ed utilizzare la modulistica allegata:
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono
011/8614456.
FONTE:
Tutta la modulistica è scaricabile all'indirizzo
http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/documentazione/informazioni
Gli incentivi all'occupazione
In Italia anziché orientarsi su formule di sussidio economico si è preferito offrire "incentivi all'occupazione" per le imprese. Questo nell'intento di agevolare l'assunzione di persone a maggiore rischio di permanenza nello stato di disoccupazione.
Si veda, in allegato, una raccolta dettagliata degli incentivi attualmente in vigore elaborata ed in uso presso i CPI della Provincia di Torino:
"Incentivi all'occupazione in Provincia di Torino"
che riguardano:
- Lavoratori disoccupati di lungo periodo
- Lavoratori cassaintegrati
- Lavoratori in lista di mobilità
- Credito d'imposta per i nuovi assunti 01/01/2004 - 31/12/2006
- Assunzioni sperimentale di soggetti in reinserimento
- Contratto di inserimento
- Contratto di apprendistato
- Lavoratori svantaggiati
- Giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica
- Contratti di solidarietà
- Contratti a tempo indeterminato parziale
- Contratti a termine per sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa di maternità
- Dirigenti disoccupati
- Giovani ricercatori studenti diplomati e laureati
- Contratto di lavoro intermittente
- Lavoratori anziani
- Settore edile
- POR Provincia di Torino
- Settore agricolo
- Giovani giocatori di calcio e pallacanestro
- Lavoratori socialmente utili
- Giornalisti
per saperne di più:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Interventi a sostegno dell'occupazione